F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 04 Aprile 2012 (394) – APPELLO DEL SIG. MIRCO VASSALLO (calciatore tesserato per la Società ACD Rapallo R. 1914) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 47 del 24.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 04 Aprile 2012 (394) – APPELLO DEL SIG. MIRCO VASSALLO (calciatore tesserato per la Società ACD Rapallo R. 1914) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 47 del 24.2.2012). Letto il ricorso in appello proposto dal calciatore Mirco Vassallo, all’epoca dei fatti tesserato per la soc. A.C.D. Rapallo Ruentes 1914 avverso la delibera resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 47 L.N.D. del 24.02.2012, con la quale il calciatore è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1/1 C.G.S., per aver partecipato nella Gara di Campionato di Promozione Castelletto Solforino - Rapallo Ruentes dell’11.9.2011, senza aver prima scontato il turno di squalifica inflittogli nell’ultima giornata del campionato precedente. Esaminati gli atti ed i documenti; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della delibera impugnata; rilevato che con il ricorso de quo, ritualmente inoltrato, il Vassallo si duole della eccessività della sanzione inflitta in suo danno dal Collegio di prime cure; considerato che a parere di questa Commissione, effettivamente, la misura della sanzione nella specie irrogata appare non del tutto in linea con precedenti pronunciamenti della Commissione medesima; ritenuto, pertanto, di dover riportare il tutto entro ambiti di maggiore equità; P.Q.M. in accoglimento del ricorso, riduce a quaranta giorni la squalifica inflitta in primo grado e dispone la restituzione della tassa versata.
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