COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 1/ 4/2012 AQUILOTTI SAN ROCCO – SAN NICOLO CALCIO S.R.L

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 1/ 4/2012 AQUILOTTI SAN ROCCO - SAN NICOLO CALCIO S.R.L Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della Società ASD Aquilotti S. Rocco relativo alla gara Aquilotti S. Rocco - S. Nicolo' a Tordino recupero della VIIº giornata di ritorno programmata per il giorno 1/4/2012 (C.U.n.53 del 15/3/2012) pervenuto a mezzo fax il giorno 6/4/2012 alle ore 10,25, avverso la posizione irregolare di un calciatore della Società S. Nicolò calcio; - rilevato preliminarmente che lo stesso deve ritenersi inammissibile a norma del C.U. n.110/A della FIGC del 6/2/2012 che dispone "l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei Campionati ecc. ecc."; - visto che la gara in epigrafe del 1/4/2012 rientra effettivamente nelle ultime 4 giornate del Campionato Regionale Allievi; delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo della Società Aquilotti S. Rocco in base al sopra citato C.U. N. 110/A della FIGC confermando così il risultato acquisito in campo: Aquilotti S. Rocco - S. Nicolò calcio3 - 3; - di addebitare la tassa reclamo.
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