F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 4 4 – APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/VIRTUS 4 STRADE 1997 DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 24 del 19.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 4 4 - APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/VIRTUS 4 STRADE 1997 DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 24 del 19.10.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 19 ottobre 2000, infliggeva alla Pro Calcio Cittaducale la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Pro Calcio Cittaducale/Virtus 4 Strade dell’8.10.2000, per avere impiegato il calciatore Fanelli Riccardo in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare due giornate di squalifica inflittegli nel precedente Campionato Juniores. Avverso tale decisione propone appello la Pro Calcio Cittaducale, deducendo a motivi: - che, ai sensi dell’art. 12 comma 6 C.G.S., il calciatore Fanelli Riccardo, calciatore “fuori quota”, avrebbe dovuto scontare le due giornate residue di squalifica nello stesso Campionato Juniores della stagione 2000/2001; - che, in ogni caso, la prima giornata di squalifica il calciatore l’avrebbe scontata nel campionato 1999/2000, non disputando la gara del Campionato Juniores del 15.4.2000, Quarticciolo Lazio/Cittaducale e la seconda, nella prima partita del Campionato di 2ª Categoria della stagione in corso, disputata l’1.10.2000. Il reclamo è infondato. Il calciatore Fanelli Riccardo, nato nel 1980 e quindi “fuori quota” sia per il campionato scorso che per il Campionato Juniores 2000/2001, deteneva a suo carico due giornate di squalifica maturate nel Campionato Juniores 1999/2000. Il calciatore non rientra più nei limiti di età fissati per il Campionato Juniores, anche se a questo può partecipare in qualità di “fuori quota” e, pertanto, in base al disposto dell’art. 12 n. 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza nella stagione sportiva 2000/2001. Nel caso in esame, il calciatore Fanelli, in occasione della seconda gara del Campionato di 2ª categoria dell’8.10.2000, non aveva scontato interamente le due giornate di squalifica e si trovava pertanto in posizione irregolare. La gara di recupero del Campionato Juniores Provinciale del 15.4.2000, alla quale il calcitore non ha partecipato, non è stata disputata per mancata presentazione proprio della Società Sportiva Pro Calcio Cittaducale e quindi non ha effetto ai fini della squalifica in questione. Ai sensi, infatti, dell’art. 12 comma 5 C.G.S., se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata. L’irregolare partecipazione del calciatore alla gara dell’8.10.2000 comporta pertanto la sanzione sportiva correttamente inflitta dal primo giudice. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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