F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 5 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SODDU NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO MEMORIAL GIANNI PIRINA, SELLERIA LOCCI/PANIFICIO FRAU DEL 9.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano – Com. Uff. n. 40 del 30.6.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 5 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SODDU NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO MEMORIAL GIANNI PIRINA, SELLERIA LOCCI/PANIFICIO FRAU DEL 9.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano - Com. Uff. n. 40 del 30.6.1998) Il Sig. Soddu Nicola ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano, di cui al C.U. n. 40 pubblicato il 30 giugno 1998, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, per espressioni ingiuriose e gravi atti di violenza ai danni dell’Arbitro della gara di Calcio a Cinque del Torneo Memorial Gianni Pirina, Selleria Locci/Panificio Frau del 9.6.1998. Il reclamante ha peraltro omesso di sottoscrivere il ricorso e ciò impedisce di accertarne la provenienza e, quindi, di affermare la validità, rituale e sostanziale, dell’atto. La sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistene. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione, il ricorso per revocazione proposto dal calciatore Soddu Nicola ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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