F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 6 6 – APPELLO DELL’U.S. ALLUMIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGUILLARA/ ALLUMIERE DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 6 6 - APPELLO DELL’U.S. ALLUMIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGUILLARA/ ALLUMIERE DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000) All’esito della gara Anguillara/Allumiere, disputata il 1° ottobre 2000 nell’ambito del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Lazio e terminata col punteggio di 1 a 1, l’A.S. Anguillara proponeva rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Galletti Alfredo e Superchi Giampaolo che risultavano in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella stagione sportiva 1999/2000 in una gara di Coppa Italia. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000, nell’accogliere il reclamo, infliggeva all’U.S. Allumiere la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 e l’ammenda di lire 150.000, ai due calciatori la squalifica per una ulteriore gara; inibiva altresì il Sig. Verbo Giulio, dirigente accompagnatore dell’U.S. Allumiere, fino al 3.11.2000. Avverso tale decisione ha proposto appello l’U.S. Allumiere asserendo che i calciatori furono ritualmente impiegati. Il gravame è parzialmente fondato. È risultato infatti che il calciatore Superchi Giampaolo, all’atto del suo impiego nella suindicata gara, aveva già scontato la squalifica riportata allorquando militava per la società A.S. Traiena Bracciano 1910; ed infatti, trasferito dal 30.9.1999 nelle file dell’A.S. Deruta, non disputava la gara di Coppa Italia Deruta/N. Marsciano del 13.10.1999. Sicché quando passava all’U.S. Allumiere (8.9.2000) aveva quindi già scontato la residua sanzione. L’impugnata delibera va quindi annullata nella parte che infligge al Superchi la squalifica per un’ulteriore giornata e confermata nel resto. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Allumiere di Allumiere (Roma), così decide: - annulla l’impugnata delibera nella parte che infligge al calciatore Superchi Giampaolo la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara; - conferma nel resto; - ordina la restituzione della tassa versata.
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