F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 8 8 – APPELLO DELLA S.C. VIRTUS P.P. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PRISCO/VIRTUS P.P. DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 8 8 - APPELLO DELLA S.C. VIRTUS P.P. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PRISCO/VIRTUS P.P. DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000, infliggeva alla società S.C. Virtus P.P. di Pompei la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di Eccellenza S. Prisco/Virtus P.P., disputata il 24.9.2000, per partecipazione in posizione irregolare del calciatore Troise Francesco, perché squalificato per una giornata in occasione dell’ultima gara del campionato 1999/2000, di cui al Com. Uff. n. 83 del 18.5.2000, non aveva scontato la punizione. La reclamante sostiene che il calciatore non aveva partecipato alla prima gara del Campionato di Eccellenza 2000/2001 disputata il 3.9.2000 dalla A.P. Scafatese Calcio, per la quale questi era tesserato prima di essere trasferito ad essa reclamante. Il reclamo è fondato e va accolto. Il calciatore Troise Francesco risulta tesserato con la società reclamante, proveniente dall’A.P. Scafatese Calcio, a decorrere dal 9.9.2000, con lista di trasferimento n. 019901, trasmessa all’Ufficio Tesseramento con raccomandata n. 5805. Tale ultima società ha iniziato il proprio campionato di competenza in data 3.9.2000, disputando la gara Scafatese/Terzigno, alla quale risulta in atti non aver preso parte il calciatore Troise Francesco. La posizione di costui era, pertanto, regolare nella gara in esame, per avere scontato la punizione inflittagli, non avendo partecipato alla prima gara del nuovo anno sportivo, disputata dalla società A.P. Scafatese, con la quale era allora ancora tesserato. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.C. Virtus P.P. di Pompei (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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