F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 9 9 – APPELLO DEL G.S. MARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINI/TORRE DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 15 del 26.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 9 9 - APPELLO DEL G.S. MARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINI/TORRE DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 26.10.2000) Il Gruppo Sportivo Marini di Cremona ha proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 15 del 26.10.2000, con la quale veniva rigettato il suo ricorso contro il risultato della gara Marini/Torre dell’8.10.2000. Sosteneva la reclamante l’“errore tecnico” commesso dall’Arbitro per omessa effettuazione dell’appello dei calciatori prima dell’inizio dell’incontro. Il reclamo non merita accoglimento. La decisione della Commissione Disciplinare appare corretta, ed in linea con la costante giurisprudenza di questa Commissione, in quanto i calciatori risultano essere stati regolarmente indentificati dall’Arbitro, mediante il controllo dei documenti e delle relative distinte, per cui l’irregolarità formale, dell’omissione dell’appello, se pur sussistente, non ha rilevanza agli effetti della invalidazione della gara se, come nel caso di specie, non sia suffragata dall’allegazione e dalla dimostrazione di uno scambio di persona e, cioè, della partecipazione alla gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Marini di Cremona e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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