F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S.T. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA TOLENTINO/ APRILIA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 2.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 30/11/2000 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S.T. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA TOLENTINO/ APRILIA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 52 del 2.11.2000) In data 8.11.2000 l’U.S. Tolentino ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 52 in data 2 novembre 2000, relativa all’incontro Tolentino/Aprilia del 15.10.2000. Con detta decisione era stato parzialmente accolto il reclamo proposto dall’U.S. Tolentino avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 18 ottobre 2000, che aveva applicato la sanzione dell’ammenda di L. 5.000.000 nonché la diffida alla Società reclamante per atti aggressivi ed offensivi nei confronti dell’Arbitro posti in essere a fine gara da parte di calciatori non identificati. In particolare la Commissione Disciplinare, soprattutto in relazione al fattivo comportamento dei dirigenti della società U.S. Tolentino, aveva ridotto la sanzione alla sola ammenda revocando il provvedimento di diffida. Chiede in questa sede la società l’annullamento della sanzione e, in subordine, una congrua riduzione dell’ammenda comminata. L’appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. L’impugnante propone questioni già abbondantemente ed esattamente valutate dalle precedenti decisioni e, in particolare, al fine di ridimensionare i fatti, lamenta che si sia tenuto conto del secondo rapporto arbitrale nonostante la tardività con la quale venivano in esso rilevate situazioni che non avevano formato oggetto del primo rapporto. Le precedenti decisioni in punto di ricostruzione dei fatti sono pienamente accettabili ed evidenziano, fra l’altro, come gli episodi di cui al secondo rapporto integrano sostanzialmente la narrazione già contenuta nel primo rapporto. La sanzione è adeguata alla gravità dei fatti. In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U. S.T. Tolentino di Tolentino (Macerata) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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