F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 06/12/2000 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. PATERNÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 1.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 06/12/2000 n. 1 1 - APPELLO DELL’A.S. PATERNÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 del 1.12.2000) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Paternò/Milazzo disputatasi il 12.11.2000 nell’ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, adottava il provvedimento della squalifica per tre gare effettive del campo di giuoco dell’A.S. Paternò Calcio, per gli incidenti avvenuti in tale occasione, e fino al 30.4.2001 dei Sigg.ri Di Fede Giovanni e Dispensieri Pietro per aver partecipato, a fine gara, ad un tentativo di aggressione nei confronti della terna arbitrale, nel corso del quale cercavano di colpire con calci il Direttore di gara, senza riuscirvi per l’intervento di un calciatore locale (Com. Uff. n. 60 del 14 novembre 2000). Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.S. Paternò Calcio, chiedendo la revoca delle squalifiche irrogate. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 76 del 1° dicembre 2000, respingeva il reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l’A.S. Paternò Calcio chiedendo la riduzione della squalifica del campo a due giornate e l’annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il referto arbitrale della gara ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, e d’altra parte, la società non porta elementi ulteriori rispetto a quanto esposto in prime cure e, comunque, idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Paternò Calcio di Paternò (Catania) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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