F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 1 1 – APPELLO DELLA S.S. REAL PIEDIMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE BROCCOSTELLA/REAL PIEDIMONTE DELL’1.10.2000 E REAL PIEDIMONTE/MIGNANO DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 1 1 - APPELLO DELLA S.S. REAL PIEDIMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE BROCCOSTELLA/REAL PIEDIMONTE DELL’1.10.2000 E REAL PIEDIMONTE/MIGNANO DELL’8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000) All’esito delle gare Broccostella/Real Piedimonte dell’1.10.2000, terminata con il punteggio di 2 a 3, e della gara Real Piedimonte/Mignano dell’8.10.2000, terminata con il punteggio di 3 a 0, disputate nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone M, del Comitato Regionale Lazio, la competente Commissione Disciplinare, adita con atti separati dalle società Broccostella e Mignano per posizione irregolare del calciatore Vicalvi Romano nelle gare precedentemente indicate, riuniti i ricorsi, deliberava: di infliggere alla S.S. Real Piedimonte, ai sensi dell’art. 7 n. 5 lettera a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita per 2-0 della gara Broccostella/Real Piedimonte e per 0-2 della gara Real Piedimonte/ Mignano; di squalificare il dirigente accompagnatore Carcione Pasqualino della Real Piedimonte fino al 23.11.2000; di comminare alla Real Piedimonte l’ammenda di lire 300.000; di squalificare il calciatore Vicalvi Romano per una ulteriore giornata di gara effettiva (Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000). Ricorre a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Real Piedimonte in data 6.11.2000. L’impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale riportante la decisione che si impugna. Inoltre, nell’art. 23 C.G.S., che disciplina i “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, al numero 1 si prevede che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Nel caso in esame il reclamo è stato sottoscritto dal Sig. Carcione Pasqualino, squalificato fino al 23.11.2000, il quale, ai sensi dell’art. 9, nn. 1 e 7, C.G.S., non poteva rappresentare la società nell’ambito federale. L’inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l’esame delle censure di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell’art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., e perché sottoscritto da Presidente inibito, l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Real Piedimonte di Piedimonte San Germano (Frosinone) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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