F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 9 9 – RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GIANO/CASALE DI TEANO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 45 del 29.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 9 9 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GIANO/CASALE DI TEANO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 29.12.2000) Con ricorso in data 27.2.2001 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha impugnato dinanzi questa C.A.F. la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 45 del 29 dicembre 2000, valevole per il Campionato di 2ª Categoria, proposto in relazione alla partecipazione del calciatore Integlia Quirino, nato il 29.9.1979, che, alla data della gara, non risultava tesserato per l’A.S. Real Giano. Il rigetto veniva motivato sull’assunto che il calciatore in questione era tesserato a favore della Real Giano a far data dal 18.12.1999. In sede di impugnazione l’appellante rileva come dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale il calciatore Integlia Quirino, nato il 29.9.1979 risulti tesserato per l’U.S. Vairano Scalo a far data dal 5.10.1996. Rileva, altresì, come l’Organo giudicante sia stato indotto in errore dall’aver preso in esame la documentazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento relativa a calciatore omonimo, nato però il 29.8.1979, effettivamente tesserato per l’A.S. Real Giano dal 18.12.1999. Rileva, infine, come l’Integlia Quirino inserito nella distinta dell’A.S. Real Giano relativo alla gara in questione sia quello nato il 29.9.1979, tesserato per il Vairano Scalo, dal che ne fa conseguire che debbano trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S.. Osserva il Collegio che l’assunto del Presidente della L.N.D. trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti dal che resta confermata la circostanza della partecipazione alla gara in questione di calciatore in posizione irregolare, per cui l’impugnata decisione va annullata ed irrogata la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara all’A.S. Real Giano. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.S. Real Giano la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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