F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 5 5 – APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/NUOVA VIBONESE DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 5 5 - APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/NUOVA VIBONESE DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 146 del 2 marzo 2001, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal F.C. Potenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Potenza/Nuova Vibonese del 21.1.2001, in quanto il ricorso non risultava sottoscritto dal soggetto che aveva i poteri di rappresentanza della Società, ma dall’Avv. Chiriaco Pantaleo, che nella gara in questione aveva rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore. Avverso tale decisione propone appello il F.C. Potenza, deducendo che il dirigente accompagnatore presente nella distinta della gara rientrava tra i soggetti legittimati a proporre reclamo ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Il reclamo è infondato e va rigettato. Secondo il disposto di cui al 2° comma dell’art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. Sia dalla lettera che dalla ratio della norma risulta evidente che le società e i soggetti sopra indicati sono legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare soltanto in quanto, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto a proporre i reclami stessi (art. 23, 1° comma). Invero, così come si sostiene nel reclamo di appello, anche il dirigente accompagnatore, iscritto nella distinta delle squadre che hanno partecipato all’incontro, al pari dei calciatori, dell’allenatore e del medico sociale, è legittimato a proporre ricorso per i fatti inerenti allo svolgimento della gara, ma solo in quanto titolare di un interesse diretto, che deriva esclusivamente da una sanzione o da un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Nel caso in specie, il F.C. Potenza ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della gara Potenza/Nuova Vibonese, per errore tecnico commesso dal Direttore di gara. L’interesse diretto alla proposizione del reclamo è quindi esclusivamente della Società, che si ritiene lesa nel proprio diritto e, conseguentemente, legittimato a proporre il reclamo stesso era soltanto un soggetto che aveva i poteri di rappresentanza della società medesima. Poiché il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo è stato proposto dal dirigente accompagnatore, che dal foglio di censimento non risulta avere il potere di rappresentanza del F.C. Potenza, il reclamo stesso doveva ritenersi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Potenza di Potenza e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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