F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAVELLONA/VERBANIA DEL 26.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 23.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAVELLONA/VERBANIA DEL 26.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 23.12.2001) Su reclamo della società Gravellona Calcio il Giudice Sportivo (acquisiti gli opportuni mezzi di prova dopo una delibera interlocutoria, di cui al Com. Uff. n. 73 del 29 novembre 2000) accertava che il calciatore Luigi Di Pasquale aveva partecipato alla gara Gravellona/Verbania Calcio del 26.11.2000 senza essere tesserato per l’A.S. Verbania Calcio. Il tesseramento di questo calciatore presso l’A.S. Verbania Calcio decorre, infatti, secondo la documentazione ufficiale acquisita dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, dal 16.12.2000. La partecipazione del calciatore Di Pasquale alla competizione sportiva Gravellona/Verbania Calcio del 26.11.2000 era, quindi, secondo il Giudice Sportivo, da ritenersi non conforme alla disciplina sportiva. Di conseguenza il Giudice Sportivo ha inflitto all’A.S. Verbania Calcio, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 102 del 10 febbraio 2001). La Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, assumendo come mezzo di prova l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., confermava, respingendo il reclamo della A.S. Verbania Calcio, la sanzione inflitta in primo grado. Con reclamo presentato innanzi a questa C.A.F. l’A.S. Verbania Calcio affermava la erroneità della decorrenza del tesseramento del calciatore Di Pasquale dal 16 dicembre. Secondo l’appello il calciatore Di Pasquale non era tesserato per la società inglese West Bromwich (per la stagione 2000-2001); il tesseramento per l’A.S. Verbania Calcio sarebbe, quindi, da considerarsi decorrente dal momento in cui la stessa Associazione Sportiva ha inoltrato all’Ufficio competente il tesseramento del calciatore. Questa data (il 10.11.2000) è anteriore alla gara col Gravellona in relazione alla quale è stata inflitta la punizione sportiva. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale le risultanze dell’Ufficio Tesseramento, nella loro ufficialità, prevalgono, ai fini probatori, su ogni contraria affermazione; la buona fede della società non può prevalere sui principi di legalità e legittimità che sostengono la disciplina dettata dal C.G.S. in materia di tesseramenti. Spetta, comunque, alla società interessata la assunzione di tutte le iniziative opportune per garantire la regolare iscrizione dei calciatori presso l’Ufficio Tesseramento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Verbania Calcio di Verbania e dispone l’incameramento della tassa versata.
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