F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI BRAD/CASALVELINO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI BRAD/CASALVELINO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 44 del 15 marzo 2001 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania respingeva il reclamo sporto dalla U.S. Casalvelino avverso la regolarità della gara Agropoli Brad/Casalvelino, svoltasi il 28.1.2001 per il Campionato di 1ª Categoria, rilevando che la posizione del calciatore Pasquale Pisani tesserato dalla società avversaria il 12.1.2001 - era corretto, in quanto una sua precedente indicazione come medico sociale di altra compagine non aveva comportato l’iscrizione di costui negli elenchi del Settore Tecnico. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l’U.S. Casalvelino, la quale ribadiva che il Pisani, oggi tesserato come calciatore, era anche tesserato quale medico sociale e la duplicità di tesseramento era incompatibile, colla conseguenza della irregolarità della sua partecipazione alla gara in oggetto, che chiedeva le fosse assegnata vinta, ai sensi dell’art. 7 C.G.S.. L’appello è infondato. È vero che il Pisani venne segnalato, quale medico sociale, dalla U.S. Agropoli, ma si trattò evidentemente di una mera comunicazione formale, in quanto il medesimo non fu iscritto negli abilitanti elenchi del Settore Tecnico; si sarebbe, dunque, potuto eccepire sulla qualità effettiva di medico sportivo, non certo sulla regolarità del suo tesseramento come calciatore, regolarmente avvenuto prima della disputa della gara in esame. L’appello va respinto e la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Casalvelino di Casal Velino (Salerno) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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