COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIACOMO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 30.3.2012 (Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIACOMO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 30.3.2012 (Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerata la necessità di stralciare la posizione del Dirigente DI GIACOMO; visto che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili le sanzioni a carico di Dirigenti fino ad un mese; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. Nulla sulla tassa reclamo.
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