COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 140 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’U.S. Crespina A.S.D. avverso all’ammenda di € 300,00 (C.U. n. 52 del 22/03/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 140 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’U.S. Crespina A.S.D. avverso all’ammenda di € 300,00 (C.U. n. 52 del 22/03/2012) Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantesca Crespina adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe - relativa all'incontro casalingo, disputato in data 18/03/2012, contro la società Castelbadie - così motivata: “Per avere, a fine gara, aperto il cancello di accesso alla zona spogliatoi consentendo a persone non autorizzate di accedervi. Per spogliatoio arbitrale sprovvisto di servizio igienico. (Si trasmettono gli atti all'Ufficio impianti per le determinazioni di competenza) ”. Parte reclamante, nell'impugnazione, contesta parzialmente i fatti dedotti in motivazione precisando l'impianto di gioco è dotato di un solo cancello di accesso mentre la locuzione utilizzata dall'arbitro nel rapporto di gara sarebbe “cancelli”. Contesta pertanto che “estranei” siano entrati dall'unico cancello, che sarebbe rimasto sempre chiuso, provvedendo a dettagliare i singoli nominativi dei tesserati presenti ed inseriti in lista. Il D.G. sarebbe stato fuorviato dal fatto che i medesimi indossassero abiti civili poiché gli stessi avevano avuto il tempo di cambiare la divisa ufficiale. Anzi aggiunge che tra le persone presenti sarebbe stato presente l'intendente capo della Polizia di Stato (anche egli in abiti civili). Il Cancello sarebbe stato aperto solo a fine gara per consentire la fuoriuscita degli atleti e dei tesserati ed un dirigente avrebbe sempre presidiato l'uscita garantendo che nessun estraneo potesse aver accesso al recinto di gara, come usualmente fatto in tutte le gare precedenti. Per quanto attiene alla mancanza, all'interno dello spogliatoio arbitrale, del servizio igienico e del fatto che l'ubicazione del medesimo, in comune con le due squadre, abbia comportato un concreto disagio da parte di un arbitro di sesso femminile la reclamante eccepisce che il WC sarebbe ubicato all'interno dell'edificio ed a brevissima distanza dalla porta dello spogliatoio arbitrale. L'impianto sarebbe comunque stato regolarmente omologato e tutte le donne arbitro non avrebbero mai sollevato alcuna eccezione sulle loro difficoltà anche perché ciò, come affermato nel reclamo apparirebbe “in contrasto con il sano principio di pari opportunità tra uomini e donne anche nell'ambiente sportivo”. Conclude pertanto per una revisione del provvedimento adottato. La C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e chiedeva al D.G. la redazione di un supplemento di gara affinché potesse eventualmente chiarire le deduzioni difensive formulate in atti. Mediante una minuziosa descrizione degli eventi il D.G., ripercorrendo di fatto le medesime argomentazioni inserite nel reclamo, conferma, punto per punto, tutte le censure mosse nell'originario rapporto. Dopo aver precisato di aver impropriamente utilizzato il termine “cancelli” al plurale la medesima conferma di aver potuto constatare la presenza di diverse persone certamente non inserite nelle liste gara. Scrive il D.G. “...dopo che ero già rientrata nel mio spogliatoio, sentendo all'esterno parecchio rumore e temendo che alcuni tesserati fossero venuti a contatto, mi sono nuovamente recata fuori dall'edificio e solo allora mi sono accorta della presenza di alcuni estranei che non erano certamente né dirigenti né giocatori presenti nella distinta. Di ciò sono certa perché due di questi estranei in particolare erano presenti all'esterno della rete di recinzione durante tutta la gara e da lì, in più occasioni, hanno protestato nei miei confronti, ogni qual volta le mie decisioni fossero contrarie all'U.S. Crespina.”. Nessuno avrebbe poi avvisato il D.G. della presenza di un ufficiale di Polizia che non appare in alcun modo spiegata o giustificata. Il fatto di appartenere ad un'istituzione di pubblica sicurezza non consente infatti, se non per casi specifici tassativamente indicati dalla Legge, l'ingresso in proprietà private ed anzi la presenza del medesimo (ammessa dalla stessa reclamante) appare singolare anche in ragione degli abiti civili che in quel momento l'ufficiale avrebbe indossato. Per quanto attiene poi alle censure avanzate in ordine alla mancanza di servizi igienici occorre rammentare che il Regolamento della lega nazionale dilettanti stabilisce all'art. 27 comma 1 capo A) lett. b) che “Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.”. La ratio di tale norma si fonda sulla necessità di “isolare” il D.G. dagli altri tesserati garantendogli l'espletamento delle necessarie incombenze fisiche, tra quali il lavarsi (ma anche espletare i propri bisogni fisiologici), senza che terzi possano turbare in alcun modo il medesimo. Il fatto poi che si invochi il principio delle pari opportunità per giustificare la condivisione di un servizio igienico da parte del D.G. (donna) con una quarantina di persone (due squadre più i dirigenti) appare singolare. Al di là delle esigenze igieniche connesse al fatto che spesso molti uomini non sono dotati, come attestato da qualsiasi bagno pubblico, di quella precisione millimetrica che gli dovrebbe consentire di lasciare il gabinetto nelle migliori condizioni, specialmente in presenza di una donna la cui “posizione” è, per esperienza comune, necessariamente diversificata da quella dei maschi, esistono anche altre ragioni di merito. Nel caso concreto è verosimile ritenere che gli atleti, stremati dalla competizione agonistica, giungano presso i servizi con una mira appannata dallo sforzo profuso sul terreno di giuoco e che pertanto i medesimi lascino il gabinetto in condizioni di oggettiva “impraticabilità”. Il principio delle pari opportunità non appare poi applicabile anche ai servizi igienici come dimostrato dalle distinzioni presenti negli autogrill, negli stadi, nei cinema, ecc.. L'omologazione del campo, come correttamente disposto dal G.S.T., dovrà nuovamente essere verificata non apparendo in linea con il “decoro” ed anzi apparendo allo stato non “adeguatamente attrezzata” come richiesto dalla norma e pertanto la sanzione applicata risulta congrua ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito delle relative tasse.
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