COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 138 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del sig. Filippo Papini avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il medesimo con una squalifica fino al 22/06/2012.C.U. n. 52 del 22/03/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 138 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del sig. Filippo Papini avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il medesimo con una squalifica fino al 22/06/2012.C.U. n. 52 del 22/03/2012. Nel corso del secondo tempo della gara “Fonte Bel Verde-S. Frediano Rondinella” valevole per la Coppa Italia Promozione, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco perché al momento che gli veniva mostrato il cartellino giallo si avvicinava al D.G. e, volontariamente veniva a contatto con il proprio petto con quello dell’arbitro, facendolo indietreggiare di circa mezzo metro. Accompagnava tale gesto con una frase irriguardosa. Per tale condotta veniva squalificato per tre mesi. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo in proprio il sig. Filippo Papini, il quale conferma di essersi rivolto al D.G. in maniera non educata ma nega di averlo toccato. Anzi, sottolinea come sia stato lo stesso arbitro ad urtarlo con la spalla in maniera involontaria e del tutto fortuita. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma la volontarietà del contatto petto contro petto, definendolo ricercato e voluto, e la contestuale frase irriguardosa. Dall’esame degli atti del procedimento emerge chiaramente la responsabilità del tesserato in oggetto. Del resto anche la linea difensiva proposta nel reclamo appare priva di fondamento, limitandosi unicamente a negare la condotta contestata. Anche la sanzione appare adeguata rispetto ai fatti contestati.P.Q.M.Questa C.D. respinge il reclamo e ordina il pagamento della relativa tassa.
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