F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota N°. 3992/770 pf 10-11/SP/blp del 19.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota N°. 3992/770 pf 10-11/SP/blp del 19.12.2011). Il deferimento Con provvedimento del 19.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Il Sig. Giammario Specchia, all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, le somme dovute al tesserato Sig. Salvatore Carboni in forza del lodo pronunciato in data 12.11.2010 dal Collegio arbitrale presso il Settore Tecnico della FIGC nell’ambito della procedura arbitrale n. 2009/2010. La Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giammario Specchia, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.334,00 (tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzione della dell’ammenda, di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) ciascuno, per il Sig. Giammario Specchia e per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti
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