FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 1) Esame richiesta del Procuratore Federale di archiviazione dell’esposto dell’Agente di calciatori Dott. Andrea D’Amico in ordine al comportamento tenuto dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio Villani e dal collaboratore della Procura Federale Dott. Giovanni Grauso nel corso di una indagine che riguardava lo stesso D’Amico (nota n. 1282/1170 pf07-08/SP/blp).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09
1) Esame richiesta del Procuratore Federale di archiviazione dell’esposto dell’Agente di
calciatori Dott. Andrea D’Amico in ordine al comportamento tenuto dal Sostituto
Procuratore Dott. Antonio Villani e dal collaboratore della Procura Federale Dott.
Giovanni Grauso nel corso di una indagine che riguardava lo stesso D’Amico (nota n.
1282/1170 pf07-08/SP/blp).
FATTO
Con denuncia in data 6 aprile 2008, l’Agente sportivo Dott. Andrea D’Amico ha formulato
doglianze in ordine al comportamento che sarebbe stato tenuto dall’Avv. Antonio Villani e dal Dott.
Giovanni Grauso, rispettivamente, Sostituto Procuratore federale e Collaboratore della Procura
federale, nel corso dell’istruttoria relativa a pregressi rapporti professionali tra il D’Amico ed il
calciatore Cesare Natali.
Nell’esposto, il D’Amico ha lamentato, in particolare, che, previo invito per le vie brevi, si
era incontrato il 2 aprile 2008 con l’Avv. Villani ed il Dott. Grauso presso l’Airport/Hotel di Verona
per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza dallo stesso D’Amico nel corso della
medesima indagine.
A detta del D’Amico, i suddetti componenti della Procura federale, nel corso dell’incontro
del 2 aprile, avrebbero formulato espressioni e tenuto comportamenti offensivi ed intimidatori ed
avrebbero redatto un verbale in maniera assolutamente irrituale. Verbale, che il D’Amico avrebbe
sottoscritto senza rileggerlo solo per stanchezza e per chiudere il colloquio, pur contenendo lo
stesso affermazioni non corrispondenti al pensiero espresso dal D’Amico.
Richiestone dal Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, con nota
n. 1577/1 del 14 aprile 2008, il Procuratore federale ha avviato un’istruttoria nel corso della quale i
tre protagonisti della vicenda sono stati sentiti il 22 aprile ed il 22 maggio 2008 dal Vice
Procuratore federale vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, dal Vice Procuratore federale, Dott.
Gioacchino Tornatore e dal Sostituto Procuratore federale Dott. Giovanni Barone.
In tale occasione, sia l’Avv. Villani che il Dott. Grauso hanno respinto nella maniera più
ferma le accuse dell’Avv. D’Amico, mentre questi ha confermato quanto lamentato nell’esposto e
cioè che aveva a suo tempo aderito all’incontro presso l’Airport/Hotel di Verona poiché lo aveva
considerato informale; che l’atteggiamento dell’Avv. Villani e del Dott. Grauso era stato aggressivo
e minaccioso; che il verbale non gli fu riletto alla fine dell’incontro e che lo aveva siglato anche
perché si era fatto tardi.
Il Procuratore federale, all’esito dell’istruttoria, facendo propria la proposta dei suddetti
Procuratore federale vicario Mensitieri, Vice Procuratore Tornatore e Sostituto Procuratore Barone,
ha inoltrato richiesta di archiviazione.
La richiesta è basata sulla considerazione che è risultato impossibile ottenere riscontri
oggettivi alle affermazioni dei tre protagonisti e che non sono emersi fatti e condotte contrari ai
principi di lealtà e correttezza indicati dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Procuratore Palazzi ha anche rappresentato, a sostegno della sua proposta, che le
espressioni usate dall’Avv. Villani e dal Dott. Grauso, dagli stessi ammesse, potrebbero, al più,
costituire una inusuale modalità di procedere all’esame del testimone e non certo un’intimidazione
finalizzata ad ottenere una verbalizzazione non veritiera e, sostanzialmente, confessoria da parte del
Dott. D’Amico. Il Dott. Palazzi ha anche soggiunto che i toni perentori eventualmente usati non
sono risultati rilevanti ai fini disciplinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto che:
- non è possibile ottenere riscontri diretti sulle modalità con cui si è svolto l’incontro del 2
aprile 2008 a Verona;
- le affermazioni del Dott. D’Amico possono essere state dettate anche dal suo interesse ad
annullare o mitigare le dichiarazioni, a lui sfavorevoli, rilasciate a verbale;
- l’Avv. Villani ed il Dott. Grauso, nelle loro dichiarazioni, hanno analiticamente ricostruito
l’episodio, contestualizzando le frasi indicate dal D’Amico; frasi che, a differenza di quanto
affermato nell’esposto, sono risultate prive di valenza offensiva o minacciosa;
- deve escludersi che il D’Amico, tenuto anche conto del livello culturale e professionale del
medesimo, abbia sottoscritto un verbale contenente dichiarazioni a lui sfavorevoli,
nonostante lo ritenesse non corrispondente alla verità;
- l’andamento dell’incontro è stato probabilmente “vivace” e caratterizzato da espressioni
particolari, ma che non risulta siano state intimidatorie e finalizzate ad una verbalizzazione
di contenuto confessorio e non veritiero;
- deve escludersi che i componenti della Procura federale perseguissero propri (peraltro
indimostrati) interessi nella vicenda od intenti persecutori;
- eventuali espressioni rudi o perentorie – se pure pronunciate – non possono considerarsi
meritevoli di censura in sede disciplinare, non essendo emerso che l’Avv. Villani ed il Dott.
Grauso abbiano violato i doveri di correttezza e lealtà;
- risulta, in concreto, come sopra cennato, che il verbale, è stato comunque sottoscritto dal
Dott. D’Amico.
Ritenuto, per le considerazioni sopra esplicitate, di poter accogliere la richiesta formulata dal
Procuratore federale nella relazione n. 1282 del 24 settembre 2008;
Visti gli artt. 34, comma 3, lett. E) dello Statuto federale e 9, comma 1, del Regolamento di
disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva.
P.Q.M.
Dispone l’archiviazione della denuncia avanzata il 6 aprile 2008 dal Dott. Andrea D’Amico
nei confronti dell’Avv. Antonio Villani e del Dott. Giovanni Grauso, rispettivamente, Sostituto
Procuratore federale e Collaboratore della Procura federale.
Share the post "FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 1) Esame richiesta del Procuratore Federale di archiviazione dell’esposto dell’Agente di calciatori Dott. Andrea D’Amico in ordine al comportamento tenuto dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio Villani e dal collaboratore della Procura Federale Dott. Giovanni Grauso nel corso di una indagine che riguardava lo stesso D’Amico (nota n. 1282/1170 pf07-08/SP/blp)."