FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società POTENZA SPORT CLUB S.R.L e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato versamento della tassa di iscrizione al campionato di competenza come
certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla
medesima Lega;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi
IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta
terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per
le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi,
sulla base della documentazione prodotta dalla società POTENZA SPORT CLUB S.R.L, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei requisiti previsti dal Titolo III) Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al
Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo:
mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri
sportivi ed Organizzativi)
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la
società POTENZA SPORT CLUB S.R.L di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione
al campionato di Seconda divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società POTENZA SPORT CLUB S.R.L
nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorsi, non corredati dalla tassa unica stabilita dal medesimo comunicato
a pena di inammissibilità, ma autorizzando l’addebito della stessa sul conto tenuto presso la
Lega Pro;
visto il parere espresso dalla Co.Vi.So.C, con cui la Commissione ha rilevato che “il ricorso
non è stato corredato dalla tassa reclamo, prescritta a pena di inammissibilità, autorizzando
l’addebito sul conto Lega” e che al medesimo ricorso “non è stata allegata alcuna
documentazione idonea a sanare le carenze contestate in prima istanza”con la citata nota del
7 luglio 2010;
visto il parere espresso dalla Commissione Criteri sportivi ed Organizzativi la quale ha
riscontrato l’avvenuto superamento del rilievo contestato in prima istanza;
tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti prescritti per la concessione della Licenza Nazionale 2010/2011, ai
fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso, in base al parere espresso dalla Co.Vi.So.C., e per l’effetto di non
concedere alla società POTENZA SPORT CLUB S.R.L la Licenza Nazionale 2010/2011,
con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione
sportiva 2010/2011).