FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato deposito di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato pagamento dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori
addetti al settore sportivo;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che
lo Stadio Comunale di Villa San Filippo non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A,
previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n.
131/A del 16 giugno 2010, per il seguente motivo:
La società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la
certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito
di effettuare le necessarie verifiche”;
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società A.C.
SANGIUSTESE S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti
richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
Seconda Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. ha
presentato ricorsi, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione
sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli
artt. 3, 8, e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere i ricorsi della società A.C. SANGIUSTESE S.R.L., per i quali sono stati
formulati pareri contrari dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per
l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, con
conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione
sportiva 2010/2011).