FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato deposito di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato pagamento dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Comunale di Villa San Filippo non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per il seguente motivo: La società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito di effettuare le necessarie verifiche”; viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.C. SANGIUSTESE S.R.L. ha presentato ricorsi, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere i ricorsi della società A.C. SANGIUSTESE S.R.L., per i quali sono stati formulati pareri contrari dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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