COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mario Ivan MANZI calciatore (ora tesserato U.S. Fontanivese S.Giorgio) del Sig. Daniele PIOTTO – Presidente U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD della Società U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD della Società Calcio San Giorgio in Bosco ASD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
9.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Mario Ivan MANZI calciatore (ora tesserato U.S. Fontanivese S.Giorgio)
del Sig. Daniele PIOTTO – Presidente U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD
della Società U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD
della Società Calcio San Giorgio in Bosco ASD
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/3/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Mario Ivan MANZI calciatore (attualmente tesserato u.s. Fontanivese S.Giorgio ASD)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.
della F.I.G,.C. e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per
la Società Fontanivese S.Giorgio mentre era ancora tesserato per la Società Calcio San Giorgio in Bosco, come
descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente;
il Sig. Daniele PIOTTO Presidente dell’U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 4 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e art. 10, comma 2 del C.G.S. per avere sottoscritto la richiesta di
tesseramento del calciatore Mario Ivan Manzi senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche
volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo, perché già tesserato per altra società
come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente;
la Società U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD
Per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte
ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C,.G.S., come sopra indicato;
la Società Calcio San Giorgio in Bosco
Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per l’operato del Sig. Mario
Ivan Manzi, proprio calciatore all’epoca dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 24/4/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Mario Ivan MANZI Calciatore (ora tesserato U.S. Fontanivese S.Giorgio),
rappresentato per delega dal Sig. Danielle Piotto
il Sig. Daniele PIOTTO Presidente U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD
la Società U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD rappresentata dal Sig. Daniele Piotto
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Non é risultata presente :
la Società Calcio San Giorgio in Bosco che non ha giustificato la mancata comparizione.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 24/4/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità
manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto
l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate :
a carico del Sig. Mario Ivan MANZI Calciatore (ora tesserato U.S. Fontanivese S.Giorgio) :
squalifica per giorni 7;
a carico del Sig. Daniele PIOTTO Presidente U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD : Inibizione per
mesi 2;
a carico dell’U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD : Ammenda di € 300,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Mario Ivan MANZI Calciatore (ora tesserato U.S. Fontanivese S.Giorgio) :
squalifica per giorni 7;
a carico del Sig. Daniele PIOTTO Presidente U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD : Inibizione per
mesi 2;
a carico dell’U.S. Fontanivese S.Giorgio ASD : Ammenda di € 300,00.-
Il Dott. S. Sciuto ha proposto anche per la Società Calcio San Giorgio in Bosco l’adozione della seguente sanzione :
sanzione dell’ammenda di € 100,00.-
La Commissione Disciplinare ritenuto congruo il provvedimento proposto dal Rappresentante della Procura
dispone
di irrogare a carico della Soc.Calcio San Giorgio in Bosco la sanzione dell’ammenda di € 100,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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