COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12 ( Gara: Pantanello Anagni – Vivisora dell’ 1/4/12 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' PANTANELLO ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L'AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12 ( Gara: Pantanello Anagni - Vivisora dell' 1/4/12 - Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ritiene che non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'incontro, in quanto l'Arbitro non aveva subito alcuna aggressione fisica da parte dei calciatori del Pantanello, i quali avevano soltanto protestato con veemenza. Si è quindi chiesta la ripetizione della gara, nonché la revoca dell'ammenda, ritenuta in ogni caso eccessiva, dal momento che i dirigenti si erano attivati per calmare gli animi sia dei giocatori che dei tifosi. Nel rapporto di gara, l'Arbitro ha riferito che, dopo la rete del pareggio della squadra del Vivisora, il calciatore Cianchelli lo aveva strattonato violentemente per un braccio, sicchè era stato espulso; a quel punto egli era stato circondato minacciosamente da tutti i giocatori del Pantanello, ed in particolare, il calciatore Rocchi lo aveva insultato e minacciato pesantemente, mentre a sua volta il calciatore Fabbri lo aveva strattonata per la maglia e lo aveva spinto con violenza, facendolo quasi cadere a terra; dopo l'espulsione di entrambi, il Fabbri, reiterando il suo comportamento aggressivo, aveva stretto con forza le braccia dell'Arbitro, facendogli cadere a terra il cartellino. A quel punto, preso atto che la situazione era ormai degenerata, anche per l'atteggiamento minaccioso degli altri giocatori del Pantanello, temendo per la propria incolumità, egli aveva deciso di sospendere l'incontro e si era quindi diretto rapidamente verso gli spogliatoi; durante il tragitto era stato inoltre colpito con un violento calcio a polpaccio, che gli aveva provocato fortissimo dolore, facendolo barcollare. Alla luce di quanto dichiarato dall'Arbitro, deve quindi considerarsi del tutto giustificata la sua decisione di sospendere la gara, a causa dei gravi, reiterati e violenti comportamenti posti in essere dai giocatori del Pantanello e, a tal riguardo, si ribadisce ancora una volta che la valutazione circa la pericolosità dei fatti, che possono mettere a repentaglio la propria incolumità fisica, spetta esclusivamente all'Arbitro. Quanto alla sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Pantanello, si ritiene di rivisitare parzialmente la stessa, dal momento che i sostenitori della squadra si sono resi responsabili soltanto di intemperanze verbali dalla tribuna, mentre per quanto concerne i Dirigenti della Società, in effetti ad essi si può soltanto imputare di non essere intervenuti tempestivamente, mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi, per evitare atti ostili nei suoi confronti. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva di perdita della gara a carico della Soc. PANTANELLO ANAGNI. di accogliere il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria e, per l'effetto riduce l'ammenda a carico della stessa Soc. PANTANELLO ANAGNI da € 400,00 a € 200,00. Sulla tassa di reclamo si è già provveduto con la decisione relativa al calciatore Camusi Mauro, pubblicata sul C.U. n. 209 del 27/4/12.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it