COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLI FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, NONCHE’ LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2015 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 46 C5 DEL 22/2/12 ( Gara: Sport Time – Castelli Futsal del 17/2/12 – Campionato C5 serie D )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' CASTELLI FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 6, NONCHE' LA SQUALIFICA FINO AL
28/2/2015 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE
N. 46 C5 DEL 22/2/12
( Gara: Sport Time – Castelli Futsal del 17/2/12 - Campionato C5 serie D )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che non sussistevano i presupposti per la
sospensione dell'incontro, dal momento che l'Arbitro non era stato affatto colpito con uno schiaffo
dal calciatore Benedetti Davide, il quale, nel contestare la rete avversaria, aveva soltanto
protestato in maniera veemente nei suoi confronti, e dopo l'espulsione, in segno di protesta, aveva
appena sfiorato la sua guancia con la mano. Si è quindi chiesta la revoca del provvedimento di
perdita della gara, nonché la riduzione della sanzione a carico del Benedetti, ritenuta eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 22° s.t., dopo la rete dello Sport Time, il
calciatore Benedetti Davide si era avvicinato di corsa e, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo aveva
colpito al torace con il petto, facendolo arretrare di un passo. Subito dopo si era slanciato
nuovamente verso di lui, avendo il braccio alzato all'altezza del suo volto e, con il palmo della
mano aperta, lo aveva colpito sullo zigomo sinistro causandogli dolore, nonché uno stato di
momentaneo stordimento. A seguito di ciò, e mentre i giocatori del Castelli Futsal continuavano a
protestare con toni accesi nei suoi confronti, aveva pregato i dirigenti della squadra locale di
accompagnarlo verso gli spogliatoi; quivi giunto, poiché lo stato di stordimento persisteva e poiché
avvertiva inoltre uno stato di agitazione crescente, non ritenendosi più nelle condizioni fisiche e
psicologiche di proseguire la gara, aveva comunicato ai dirigenti delle due società la sua decisione
di sospendere l'incontro.
Alla luce delle dichiarazioni rese dell'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata e degna di fede, deve quindi considerarsi del tutto giustificata la decisione assunta dal
Direttore di gara di sospendere l'incontro; e, a tal riguardo, si precisa ancora una volta che la
valutazione delle proprie condizioni psicofisiche – ai fini della sospensione della gara – spetta, in
via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Di conseguenza deve ritenersi quindi del tutto corretto
il provvedimento di perdita della gara a carico della Società Castelli Futsal, dal momento che la
sospensione dell'incontro è stata causata dal gesto violento di un giocatore di detta Società.
Quanto al comportamento del calciatore Benetti, questa Commissione ritiene che i gesti compiuti
dal giocatore (torace contro il petto dell'Arbitro e manata sul volto di quest'ultimo) debbano
ricondursi ad un atteggiamento iniziale di protesta, manifestato con atti invasivi, poi degenerati, ma
non diretti esplicitamente ad arrecare danni fisici all'Arbitro. Per tali considerazioni, pur ribadendo
l'assoluta intollerabilità di tale condotta, si ritiene di ridurre lievemente la sanzione, anche per
graduare la stessa rispetto a comportamenti simili, ma molto più gravi.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva di perdita della gara a carico della SOC.
CASTELLI FUTSAL;
di accogliere il reclamo relativo al calciatore BENEDETTI DAVIDE e, per l'effetto, riduce la
squalifica dal 28 febbraio 2015 al 30 settembre 2014.
La tassa di reclamo va restituita.
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