COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.61 del 28.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 154 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla A.S.D. Seravezza Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 – oltre le sanzioni accessorie – ad entrambe le squadre partecipanti alla gara di juniores regionali: Pesciauzzanese – Seravezza, disputata il 21/04/2012. (C.U. n. 59/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.61 del 28.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 154 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla A.S.D. Seravezza Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 - oltre le sanzioni accessorie - ad entrambe le squadre partecipanti alla gara di juniores regionali: Pesciauzzanese – Seravezza, disputata il 21/04/2012. (C.U. n. 59/2012). Con delibera assunta con C.U. 59 del 24/04/2012 il G.S. territoriale della Toscana dichiarava inammissibile la istanza di riconoscimento della causa di forza maggiore. Nello stesso provvedimento, dopo avere ripercorso gli avvenimenti, concludeva, previa specifica motivazione, infliggendo ad entrambe le squadre partecipanti alla gara (Pesciauzzanese e Seravezza) la sanzione della punizione sportiva della gara per 0-3, la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica nonché l’ammenda di Euro 300,00 raddoppiata perché riferita alla terzultima gara di campionato. Con ricorso, preannunciato e formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 110 / A del 6 febbraio 2012, la A.S.D. Seravezza Calcio impugna la decisione indicata in epigrafe, per la parte che la riguarda, chiedendo in tesi che, previo l’annullamento della sanzione della perdita sportiva della gara e dell’ammenda inflitta, venga disposta la ripetizione dell’incontro. In ipotesi chiede l’annullamento sia della penalizzazione che dell’ammenda. In ipotesi chiede l’annullamento sia della penalizzazione che dell’ammenda. Motiva la richiesta con il sostenere di non aver invocato la causa di forza maggiore, a suo dire esistente, perché a ciò indotta dal D.G. il quale, informava, che la gara probabilmente non sarebbe stata disputata per mancanza dell’energia elettrica e dell’acqua per cui gli spogliatoi non erano utilizzabili e, inoltre, che il campo “si presentava inagibile perchè aveva effettuato lui stesso alcune prove di rimbalzo del pallone di gioco con esito negativo” . Dopo aver chiesto istruzioni “alla sua Federazione” il D.G. avrebbe disposto per la non disputa della gara a condizione che gli venissero rilasciate due dichiarazioni (una per ciascuna squadra) attestanti che effettivamente all’interno dell’impianto mancava del tutto l’energia elettrica, mancava l’acqua e chiedeva che, comunque, gli venissero consegnate le liste di gara. L’arbitro inoltre si sarebbe opposto alle contrarie osservazioni sollevategli dal Dirigente accompagnatore della reclamante in ordine alla procedura che intendeva eseguire, insistendo per ottenere anche da parte del Seravezza la dichiarazione di rinuncia alla gara considerato che la Pesciauzzanese aveva già provveduto in tal senso. Sempre secondo la Società reclamante il D.G. avrebbe ancora dichiarato che comunque lui non avrebbe giocato in quelle condizioni perché doveva recarsi a Pontedera e di certo non ci sarebbe andato sporco di fango e che inoltre, essendo laureando in legge, egli sapeva ben cosa fare e le squadre avrebbero dovuto attenersi alle sue indicazioni. Afferma infine la reclamante che l’Arbitro non ha inteso rilasciare la copia della distinta di gara sottoscritta, né effettuare l’appello dei calciatori. Avanza, quali richieste istruttorie, l’assunzione a testi di due dirigenti e di un calciatore, nonché un confronto con il D.G..Esaminati gli atti, questa la decisione della Commissione. Preliminarmente nessuna delle richieste istruttorie avanzate può essere accolta perché, come ormai ripetutamente affermato da questo giudice, non è ammessa alcuna prova testimoniale qual è, indubbiamente, l’audizione di soggetti che non hanno sottoscritto il reclamo in opposizione ad un provvedimento non assunto nei loro confronti. Si ricorda che, comunque, l’ammissione di testi è previsto unicamente nel procedimento per illecito sportivo e non nel normale giudizio disciplinare.(art.41,c.5 del C.G.S.). Esaminando il reclamo nel merito la Commissione rileva preliminarmente che esso è fondato. - sulle specifiche richieste effettuate dal D.G. al fine di poter giustificare la mancata disputa della gara; - sulla dichiarazione scritta di rinuncia presentata da entrambe le squadre; - ed infine, pur senza farne esplicita richiesta, alla esistenza di cause di forza maggiore che, a fronte delle assicurazioni del D:G., non sono state eccepite. Questa l’analisi che la Commissione effettua in ordine a tale argomenti. L’arbitro non può richiedere in alcun modo dichiarazioni di rinuncia alla gara essendo suo compito precipuo quello di assicurarne il regolare svolgimento in applicazione della normativa federale (Statuto e N.O.I.F.) e delle Regole sul giuoco del calcio, come espressamente disposto dall’art. 40 del regolamento A.I.A.. Quanto affermato dalla Società reclamante in proposito, se rispondente al vero, costituisce fatto di estrema importanza che richiede uno specifico approfondimento dato che, sia che esse rispondano al vero che nel caso contrario, ci si trova di fronte a evidenti e gravi violazioni comportamentali. Ciò premesso e seguendo l’iter narrativo dei fatti operato dalla reclamante si osserva che all’arbitro compete di non dare inizio alla gara solo in casi tassativamente previsti dalla norma. Ad esempio ove il campo sia assolutamente impraticabile, circostanza della quale deve darne atto dopo le prove di verifica da effettuare alla presenza di capitani e dirigenti o allorché si verifichino fatti pregiudiziali per l’incolumità propria, dei calciatori e comunque quando ritenga di non essere in grado di dirigere l’incontro in piena indipendenza di giudizio. In nessun altro caso egli può intervenire e meno che mai suggerire alle squadre come comportarsi ove non intendano partecipare alla gara. Rileva la Commissione che tali interventi arbitrali sono assolutamente errati. La decisione se partecipare o meno alla gara compete in via esclusiva alle singole società le quali d’altra parte dovrebbero essere a conoscenza del fatto che la consegna al D.G. di una dichiarazione di rinuncia, comporta le conseguenze di cui all’art. 53 delle N.O.I.F.. Detta norma impone loro l’obbligo di partecipare alle gare del Campionato al quale sono iscritte e la cui inosservanza, ad eccezione dei casi di forza maggiore, dei quali deve essere dimostrata la sussistenza, è sanzionata nei modi previsti dal medesimo art. 53. Si giunge così ad esaminare la possibile causa di forza maggiore (art. 55 N.O.I.F.) la cui esistenza traspare, pur non essendo espressamente richiesta l’applicazione, dall’esame della documentazione in atti ed in particolare da un avviso dell’E.N.E.L. che risulterebbe affisso in data 19/04/2012 e ricevuto dalla Società ospitante il 20 aprile successivo, circa un’interruzione interessante, a detta della reclamante, anche la zona ove è ubicato l’impianto sportivo dell’A.S.D. Pesciauzzanese. Osserva la C.D. che per causa di forza maggiore la costante giurisprudenza sportiva intende quegli impedimenti che abbiano carattere assoluto e di certo riscontro oggettivo, non addebitabili, quindi in alcun modo, a negligenze o comportamenti omissivi della società richiedente. Occorre pertanto esaminare se nel caso indicato esistano i presupposti per la conseguente declaratoria. In merito al punto si rileva che risultano allegati agli atti copie di avvisi che l’E.N.E.L, ha affisso, una delle quali reca l’indicazione “ data affissione eguale o precedente al 19/04/2012. L’altra non indica alcuna data di affissione. La mancanza di energia elettrica negli spogliatoi, verificatasi nella fattispecie, non appare essere fatto addebitabile alla società ospitante per cui potrebbe riconoscersi alla specie il verificarsi della causa di forza maggiore. Tuttavia a ciò osta la rinuncia scritta depositata nelle mani dell’arbitro che preclude la possibilità di entrare nel merito della vicenda non vertendosi peraltro su quanto disposto dall’art.46 del C.G.S.. Di tale impedimento la società non dava ufficiale comunicazione al Comitato regionale, se non attraverso una telefonata nella quale avrebbe esclusivamente comunicato la mancanza dei citati servizi a causa della mancanza di energia. P. Q. M. la C.D.T.T. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa. Nel contempo dispone l’invio dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli eventuali adempimento di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it