F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012 (405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DAMATO (Segretario Generale della Società SS Barletta Calcio Srl), GIUSEPPE FALCONE (Direttore Generale della Società SS Barletta Calcio Srl), RUGGIERO NAPOLETANO (Dirigente della Società SS Barletta Calcio Srl), MARCO MAUCERI (Consigliere Delegato della Società US Siracusa Srl) e delle Società SS BARLETTA CALCIO SRL E US SIRACUSA SRL (nota n. 6210/498 pf11-12/AM/ma del 12.3.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012
(405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DAMATO (Segretario Generale della Società SS Barletta Calcio Srl), GIUSEPPE FALCONE (Direttore Generale della Società SS Barletta Calcio Srl), RUGGIERO NAPOLETANO (Dirigente della Società SS Barletta Calcio Srl), MARCO MAUCERI (Consigliere Delegato della Società US Siracusa Srl) e delle Società SS BARLETTA CALCIO SRL E US SIRACUSA SRL (nota n. 6210/498 pf11-12/AM/ma del 12.3.2012)
Letti gli atti
Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 12 marzo 2012 nei confronti di Domenico Damato, Segretario generale della S.S. Barletta Calcio srl; Giuseppe Falcone, Direttore Generale della S.S. Barletta Calcio srl; Ruggiero Napoletano, Dirigente tesserato della S.S. Barletta Calcio srl; per violazioni di cui al D.L. 8 febbraio 2007 n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 8, violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, in relazione agli artt.12, n.1, e 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per avere richiesto fuori del tempo concesso per l’inoltro, così aggirando la possibilità di controllo da parte delle Autorità preposte al controllo, ed ottenuto dalla Società Siracusa i titoli di accesso all’impianto sportivo in favore di soggetti “non aventi titolo” perché sprovvisti della tessera del tifoso, attestando non veridicamente che la richiesta era effettuata in favore di propri dirigenti e persone riferibili comunque alla loro società, mentre di fatto gli accrediti venivano utilizzati da “tifosi organizzati”; e in tal modo contribuendo illecitamente al mantenimento di propri sostenitori; per aver inserito nella lista degli accrediti anche due soggetti che fino al giorno prima della gara erano stati sottoposti a DASPO; S.S. Barletta Calcio S.r.l., per violazioni di cui al D.L. 8 febbraio 2007 n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 8, violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro e di cui agli artt. 4, comma 2, e 12, n.1, Codice Giustizia Sportiva, quale diretta conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte ai propri Dirigenti e tesserati Sig. Domenico Damato, dott. Giuseppe Falcone e Sig. Ruggiero Napoletano; Marco Mauceri, Consigliere Delegato della U.S. Siracusa S.r.l., per violazioni di cui al D.L. 8 febbraio 2007 n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 9, di cui alla legge 24.4.2003, n.88, art.1 quater, comma 7 bis, ed ai DD.MM. 6.6.2005 e 15.8.2009, violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, in relazione agli artt.12, n.2, e 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver tenuto un contegno in violazione della normativa statale ex D.L. 8/07 convertito in legge 41/07 art. 9 – ex D.L. 28/03 convertito in legge 88/03 art.1quater comma 7bis – ex DD.MM. 6.6.2005 e 15.8.2009 e dell’art. 12 n.2 e 1 comma 1 del C.G.S nonché della violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, proprio per la stagione calcistica che ci occupa perché rilasciava gli accrediti secondo i dati anagrafici inviati dalla richiedente Barletta Calcio e che solo dopo l’emissione dei titoli d’ingresso (il giorno stesso dell’incontro di calcio) provvedeva a consegnare la relativa lista nominativa al GOS ed ai Funzionari di O.P., il tutto in evidente violazione della citata normativa statale in materia di emissione del titolo di accesso allo stadio o di corresponsione di agevolazione all’ingresso stesso, che non consentiva all’Autorità preposta di accertare preventivamente l’esistenza di cause ostative all’emissione del titolo in favore di almeno di due delle persone facenti parte della richiesta di accredito del 19.11.2011, già destinatari del provvedimento di DASPO e così consentendo l’accesso allo stadio a persone (sostenitori della squadra avversaria) che non avevano titolo; U.S. Siracusa S.r.l., per violazioni di cui al D.L. 8 febbraio 2007 n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 9, di cui alla legge 24.4.2003 n.88 art.1quater, comma 7bis, di cui ai DD.MM. 6.6.2005 e 15.8.2009, violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro e di cui agli artt. 4, comma 1, quale diretta conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte al proprio Dirigente con delega Sig. Marco Mauceri; Letta la memoria depositata in giudizio nell’interesse del Barletta Calcio e dei suoi dirigenti deferiti con la quale si tende a chiarire che nell’elenco dei soggetti accreditati vi sarebbero dei nominativi che avevano ben diritto all’accredito quali il Presidente Roberto Tatò, il figlio del Presidente Paride, il direttore sportivo Castagnini, l’autista del Presidente Di Palma, il figlio del direttore generale Falcone, il collaboratore della società Paolillo con la figlia Concetta di otto anni, una coppia di amici della dirigenza della Società provenienti da Malta (D’Ambra e Briones), due dipendenti dell’hotel in cui alloggiava il Barletta Calcio (Buongiorno e Gallo) e che pertanto sarebbero contrari a verità gli assunti della Procura tanto da consentire la richiesta di proscioglimento di tutti i soggetti deferiti; Letta la memoria depositata nell’interesse del Mauceri e del Siracusa con la quale si respinge ogni violazione di norme o regolamenti assumendo la legittimità dei comportamenti tenuti dalla società siciliana ed ascrivendo ogni diversa situazione alla responsabilità del Barletta, chiedendo conseguentemente il proscioglimento dei soggetti deferiti o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Giua il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Domenico Damato: inibizione di anni 1 e ammenda di 2.500,00 euro; Giuseppe Falcone: inibizione di anni 1 e ammenda di 2.500,00 euro; Ruggiero Napoletano: inibizione di anni 1 e ammenda di 2.500,00 euro; S.S. Barletta Calcio: squalifica del campo per 1 gara da giocarsi a porte chiuse nella corrente stagione sportiva; Marco Mauceri: inibizione per anni 1; U.S. Siracusa: ammenda di euro 20.000,00. Ascoltato il legale del Barletta e dei suoi dirigenti deferiti il quale ha ribadito quanto già esposto in memoria ribadendo la richiesta di proscioglimento dei propri assistiti, sottolineando come i comportamenti tenuti dal Barletta Calcio non lascino intendere alcun intendimento di escludere i controlli di Polizia previsti e come sia da escludere che in tribuna numerata nello stadio di Siracusa sia stato accreditato un gruppo di ultras. Ascoltato altresì di persona il sig. D’Amato il quale ha tenuto a segnalare la propria estraneità alla vicenda in esame essendosi limitato a trasmettere il fax con i nominativi da accreditare alla U.S. Siracusa. Ascoltato, infine, il legale del Siracusa il quale ha sottolineato come le richieste della Procura siano del tutto eccessive ed assolutamente contrastanti con i contenuti dell’atto di deferimento e come, tutt’al più, al Siracusa possa essere imputato di aver trasmesso in ritardo la lista dei soggetti da accreditare ( e non per sua colpa) e non certo l’omissione della trasmissione di detta lista. Preso atto che, in sede di interrogatorio, il direttore generale Falcone ha confermato che il Barletta Calcio aveva richiesto 24 accrediti per dirigenti, tesserati e calciatori, lista poi formata da 30 nominativi (27 scritti al computer e 3 inseriti a mano) precisando però che non di tutti i nominativi aveva conoscenza. Considerato che ad una attenta lettura degli atti è risultato confermato che nella lista degli accrediti inviata dal Barletta al Siracusa figuravano ben 19 soggetti per i quali la Società deferita non è riuscita a trovare alcuna giustificazione per l’inserimento di tali nominativi in detta lista, considerazione aggravata dall’accertamento che due di tali nominativi avevano appena scontato il DASPO. Rilevato che nel corso della partita detti sostenitori del Barletta Calcio tenevano comportamenti assolutamente censurabili quali l’esposizione di uno striscione contro la tessera del tifoso dando la sensazione di non essere persone appartenenti alla Società quanto un gruppo di tifoseria organizzata. Ritenuto che la responsabilità per aver richiesto l’accredito sotto mentite spoglie di tifosi organizzati va imputata in via principale al direttore generale della Società Falcone ed al segretario generale Damato ed in via gradata al dirigente Napoletano, team manager della Società, che si è limitato a consegnare la lista dei nominativi da accreditare in bianco ed a consegnare i tagliandi di ingresso a lui consegnati dalla US Siracusa al segretario Damato Accertata una evidente responsabilità della US Siracusa e del suo consigliere delegato Mauceri per non aver comunicato tempestivamente alle Autorità preposte i nominativi dei soggetti da accreditare per i controlli di competenza e soprattutto per aver concesso gli accrediti senza alcuna preventiva verifica sulla liceità di tale rilascio. Considerato che la corrispondenza successiva allo svolgimento della partita non può avere alcuna rilevanza nemmeno ai fini dell’applicazione delle attenuanti essendo del tutto ininfluente sui fatti contestati. Valutata la accertata responsabilità del Barletta per aver richiesto illecitamente l’accredito per un gruppo di tifosi organizzati e del Siracusa per aver rilasciato gli accrediti senza che
fosse stato espletato alcun tipo di accertamento sui nominativi indicati, comportamenti altamente censurabili giacchè resi in palese violazione della vigente normativa in materia diretta ad assicurare la sicurezza delle manifestazioni sportive. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Domenico Damato: inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); Giuseppe Falcone: inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); Ruggiero Napoletano: inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento); S.S. Barletta Calcio: ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); Marco Mauceri: inibizione per mesi 8 (otto) e ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); U.S. Siracusa: ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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