COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 12 aprile 2012 a carico di: 1) Ivan COSENTINO, calciatore della società A.S. ATLETICO C.V.S, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva nelle fila della società A.S. ATLETICO C.V.S. a 2 gare valide per il Campionato Eccellenza – Girone “A” (Roncalli – Atletico C.V.S. del 08.12.2011 ed Atletico C.V.S. – Garlasco del 11.12.2011) malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per l’A.S. ATLETICO C.V.S.; 2) Guido VIANDANTI, dirigente della società A.S. ATLETICO C.V.S., per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 2 gare valide per il Campionato Eccellenza – Girone A (Roncalli – Atletico C.V.S. del 08.12.2011 ed Atletico C.V.S. – Garlasco del 11.12.2011) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Ivan COSENTINO non ne avesse titolo; 3) la società A.S. ATLETICO C.V.S. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 12 aprile 2012 a carico di: 1) Ivan COSENTINO, calciatore della società A.S. ATLETICO C.V.S, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva nelle fila della società A.S. ATLETICO C.V.S. a 2 gare valide per il Campionato Eccellenza - Girone "A” (Roncalli - Atletico C.V.S. del 08.12.2011 ed Atletico C.V.S. - Garlasco del 11.12.2011) malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per l’A.S. ATLETICO C.V.S.; 2) Guido VIANDANTI, dirigente della società A.S. ATLETICO C.V.S., per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 2 gare valide per il Campionato Eccellenza – Girone A (Roncalli - Atletico C.V.S. del 08.12.2011 ed Atletico C.V.S. - Garlasco del 11.12.2011) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Ivan COSENTINO non ne avesse titolo; 3) la società A.S. ATLETICO C.V.S. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati. Con provvedimento del 12 aprile 2012 il Procuratore Federale, - letta la nota del 28.03.2012 con la quale il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia ha inoltrato alla Procura Federale. tra l'altro, una lettera anonima mediante la quale veniva segnalata la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Ivan COSENTINO nella corrente stagione sportiva nelle fila della società A.S. ATLETICO C.V.S. in diverse gare valide per il Campionato Eccellenza - Girone "F nonchè la decisione assunta dal sopracitato Giudice Sportivo pubblicata con il C.U. n. 36 del 26.01.2012 del Comitato Regionale Lombardia; - esaminato il predetto Comunicato con il quale il Giudice Sportivo in ordine alla gara Gavirate Calcio - Atletico C.V.S. valevole per il Campionato Eccellenza - Girone " F disputata in data 22.01.2012 ha, tra l'altro, deliberato di "omologare il risultato di gara come di seguito: U.P. Gavirate - A. S. Atletico C. V. S. 3 - 0 e di comminare a carico della società A. S. Atletico C. V. S. l'ammenda di euro 100,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato"; - rilevato, dall'esame della documentazione acquisita in atti, che il calciatore Ivan COSENTINO ha preso parte anche ad altre 2 gare valevoli per il Campionato Eccellenza - Girone "A" stagione sportiva 2011/2012 in posizione irregolare in quanto vincolatosi per la A.S. ATLETICO C.V.S. solamente dal 08.03.2012, che nello specifico sono: Roncalli -Atletico C.V.S. del 08.12.2011; Atletico C.V.S. - Garlasco del 11.12.2011; - rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Cosentino venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e partecipazione alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza risultano firmate ai sensi dell'art. 61 delle N.O.I.F., quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Guido VIANDANTI; - accertato che il sig. COSENTINO ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società A.S. ATLETICO C.V.S. ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; - ritenuto che l'appartenenza del sig. COSENTINO alla categoria dei calciatori (matricola 3.466.066) non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali. a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S.; deferiva avanti Questa Commissione il sig. Ivan COSENTINO, calciatore della società A.S. ATLETICO C.V.S, ed il sig. Guido VIANDANTI, dirigente della società A.S. ATLETICO C.V.S. e la società A.S. ATLETICO C.V.S. per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, esaminati i documenti depositati dai deferiti, preso atto e che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per il sig. Ivan COSENTINO, due gionrate di squalifica, per il sig. Guido VIANDANTI, un mese di inibizione, per la società A.S. ATLETICO C.V.S. Euro 1.000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione osserva dai documenti depositati nel presente giudizio emerge che in data 1.12.2011 l’A.S. ATLETICO ha depositato richiesta di tesseramento del calciatore Ivan COSENTINO, senza allegare la dichiarazione del calciatore nella quale si attestava o meno di essere stato convocato per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana, così come previsto dall’Art. 40, comma 10, NOIF in vigore all’epoca dei fatti, in quanto il calciatore proveniva da Federazione Estera. In data 29.12.2011, l’Ufficio Tesseramenti rilevava tale irregolarità. Nel frattempo il calciatore, nonostante tale irregolarità, prendeva parte a due gare valevoli per il Campionato Eccellenza - Girone "A" stagione sportiva 2011/2012 e precisamente Roncalli -Atletico C.V.S. del 08.12.2011 ed Atletico C.V.S. - Garlasco del 11.12.2011, in evidente posizione irregolare. L’impiego del calciatore da parte della società Atletico C.V.S. è avvenuto in buona fede confidando nella regolarità della richiesta di tesseramento, visto che domanda era stata ricevuta dall’Ufficio Tesseramenti. A fronte di ciò, si ritiene opportuno contenere al minimo le sanzioni da applicare ai deferiti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori Ivan COSENTINO e Guido VIANDANTI, per violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CGS, nonché delle società A.S. ATLETICO C.V.S., per la violazione dell'Art. 4, comma 2, del CGS. commina a Ivan COSENTINO, due giornate di squalifica; a Guido VIANDANTI, un mese di inibizione; alla società A.S. ATLETICO C.V.S. Euro 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione.
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