COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 3.5.2012 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara VIGNALE – SANMARTINESE disputata in data 25.4.2012, Campionato di Seconda Categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 3.5.2012 della Delegazione Provinciale di Novara, in
relazione alla gara VIGNALE – SANMARTINESE disputata in data 25.4.2012, Campionato di
Seconda Categoria - Girone C
Con ricorso inviato in data 5.5.2012, la Società SANMARTINESE CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per nove gare il
giocatore CIORCIARI Andrea e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente, pur ammettendo che il proprio giocatore ha commesso un fallo di reazione,
sostiene che lo stesso è stato ripetutamente provocato dal giocatore avversario e che si è trattato di
un unico calcio sferrato mentre entrambi si trovavano a terra, in ragione della condotta scorretta del
calciatore del VIGNALE.
Si sottolinea altresì la costante correttezza di comportamento tenuta dal CIORCIARI nella presente
e nelle passate stagioni.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire come il CIORCIARI, dopo
aver commesso un normale fallo di gioco, facendo lo sgambetto a un difensore avversario, a
pallone lontano, abbia colpito più volte con calci alla testa l’avversario a terra.
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Ad ulteriore riprova della corretta ricostruzione della condotta del CIORCIARI, va rilevato che dal
fatto è scaturita una rissa fra giocatori di entrambe le squadre che ha costretto l’arbitro a
sospendere l’incontro per 7 minuti..
L’entità della sanzione applicata è pienamente congrua alla gravità dell’accaduto. trattasi infatti di
gesto di inusitata violenza che non può trovare alcuna giustificazione in vere o presunte
scorrettezza subite in precedenza.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società SANMARTINESE CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento
della relativa tassa che non risulta versata
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