COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE POL. MOTTINELLO NUOVO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Squalifica per sei giornate Allenatore Favrin Giorgio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.2. OPPOSIZIONE POL. MOTTINELLO NUOVO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 –
Squalifica per sei giornate Allenatore Favrin Giorgio – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Mottinello Nuovo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 71 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per sei
giornate a carico dell’allenatore Favrin Giorgio : “allontanato dal terreno di gioco perché contestava una decisione
arbitrale in modo irriguardoso, ritardava l’uscita dal campo per 3 minuti. Al termine dell’incontro reiterava le proteste,
accompagnandole da insulti per tutto il permanere del direttore di gara presso l’impianto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Mottinello Nuovo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme all’allenatore Favrin;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che confermato integralmente quanto riferito nel proprio referto di gara;
la C.D.T., atteso che le offese espresse dal Sig. Favrin all’arbitro sono state reiterate e rivolte in tre diversi momenti,
anche dopo il venir meno del pathos della gara, ritiene congrua la sanzione della squalifica di sei giornate inflitte dal
Giudice Sportivo di primo grado a carico del medesimo Sig. Favrin;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Mottinello Nuovo;
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico dell’allenatore Favrin Giorgio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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