COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mohamed HILMY – Calciatore tesserato Asparetto Cerea del Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone del Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone della Società APD NOI TEAM BOVOLONE della Società ASD ASPARETTO CEREA
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Mohamed HILMY - Calciatore tesserato Asparetto Cerea
del Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone
del Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
del Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
del Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
della Società APD NOI TEAM BOVOLONE
della Società ASD ASPARETTO CEREA
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Mohamed HILMY - Tesserato A.S.D. Asparetto Cerea
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., dell’art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., e art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società
APD Noi Team Bovolone mentre era ancora tesserato per la Società ASD Asparetto Cerea, nonché per aver disputato in
posizione irregolare le gare di Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone “A” indicate nell’atto di deferimento della
Procura Federale allegato alla presente, senza averne titolo perché già tesserato per altra Società;
il Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C. e art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere richiesto il tesseramento del calciatore Mohamed Hilmy senza
aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte a identificare l’esistenza di possibili ostacoli
avverso il tesseramento “de quo”, nonché per aver consentito che il predetto giocatore disputasse in posizione irregolare,
senza averne titolo perché già tesserato per altra Società, le gare del Campionato Giovanissimi Provinciale – Girone A –
(n. 12 gare) indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale;
il Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 5 gare di Campionato Giovanissimi Provinciali
– Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo;
il Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 6 gare di Campionato Giovanissimi Provinciali
– Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo;
il Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 1 gara di Campionato Giovanissimi Provinciali
– Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo;
la Società APD NOI TEAM BOVOLONE
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte
ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S, come indicate nell’atto di deferimento allegato;
la Società ASD ASPARETTO CEREA
per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo
calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 22/5/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone
il Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone
il Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone
il Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone
la Società APD NOI TEAM BOVOLONE rappresentata dal Sig.Giudeppe De Marchi
la Società ASD ASPARETTO CEREA rappresentata dal Sig. Zeno Montagnoli, giusto delega in atti
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Non é risultato invece presente
il Sig. Mohamed HILMY Calciatore tesserato Asparetto Cerea
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 22/5/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità
manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto
l’irrogazione delle sanzioni in appresso concordate :
- a carico del Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone : inibizione sino al 5/8/2012
- a carico del Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due
- a carico del Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due
- a carico del Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi uno
- a carico dell’ASD ASPARETTO CEREA ammenda di € 100,00
- a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE ammenda di € 300,00 (il Dott. Sciuto ha precisato di concedere il
patteggiamento soltanto per la parte relativa alla sanzione pecuniaria)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
- a carico del Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone : inibizione sino al 5/8/2012
- a carico del Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due
- a carico del Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due
- a carico del Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi uno
- a carico dell’ASD ASPARETTO CEREA : ammenda di € 100,00
- a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE : ammenda di € 300,00
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine proposto l’assunzione dei seguenti provvedimenti disciplinari non patteggiati :
- a carico del Sig. Mohamed HILMY Calciatore Asparetto Cerea : squalifica sino al 31/7/2012
- a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE penalizzazione di n. 10 punti da applicarsi alla classifica del
Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva
2012/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura Federale non patteggiati
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
- a carico del Sig. Mohamed HILMY Calciatore Asparetto Cerea : squalifica sino al 31/7/2012
- a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE penalizzazione di n. 10 punti da applicarsi alla classifica del
Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva
2012/2013.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mohamed HILMY – Calciatore tesserato Asparetto Cerea del Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone del Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone della Società APD NOI TEAM BOVOLONE della Società ASD ASPARETTO CEREA"