COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 06 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mattia MUNERATO Calciatore non tesserato del Sig. Claudio RAIMONDI Dirigente U.C. Lape Ceregnano del Sig. Mattia BERTO Dirigente U.C. Lape Ceregnano del Sig. Nicolò POZZATO Dirigente U.C. Lape Ceregnano del Sig. Lorenzo CREMONESE Dirigente U.C. Lape Ceregnano del Sig. Luca REALE Dirigente U.C. Lape Ceregnano della Società U.C. LAPE CEREGNANO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 06 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Mattia MUNERATO Calciatore non tesserato
del Sig. Claudio RAIMONDI Dirigente U.C. Lape Ceregnano
del Sig. Mattia BERTO Dirigente U.C. Lape Ceregnano
del Sig. Nicolò POZZATO Dirigente U.C. Lape Ceregnano
del Sig. Lorenzo CREMONESE Dirigente U.C. Lape Ceregnano
del Sig. Luca REALE Dirigente U.C. Lape Ceregnano
della Società U.C. LAPE CEREGNANO
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 18/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Calciatore Mattia MUNERATO (non tesserato)
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 21 gare valevoli per il Campionato Juniores Regionali e partecipato come calciatore di riserva, a n. 1 gara valida per il Campionato di Eccellenza, tutte nelle file della Società Lape Ceregnano senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
Il Sig. Claudio RAIMONDI – Dirigente U.C. Lape Ceregnano
84/2009
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 12 gare valevoli per il Campionato Juniores Regionali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mattia Munerato non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
Il Sig. Mattia BERTO – Dirigente U.C. Lape Ceregnano
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 1 gara valevole per il Campionato Juniores Regionali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mattia Munerato non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
Il Sig. Nicolò POZZATO – Dirigente U.C. Lape Ceregnano
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 1 gara valevole per il Campionato Juniores Regionali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mattia Munerato non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
Il Sig. Lorenzo CREMONESE – Dirigente U.C. Lape Ceregnano
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 7 gare valevole per il Campionato Juniores Regionali in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mattia Munerato non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
Il Sig. Luca REALE – Dirigente U.C. Lape Ceregnano
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 1 gara valevole per il Campionato di Eccellenza in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mattia Munerato (giocatore di riserva) non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale;
la Società U.C. Lape Ceregnano
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 5/6/2012 sono risultati presenti :
il Sig. Mattia MUNERATO Calciatore non tesserato
il Sig. Nicolò POZZATO Calciatore U.C. Lape Ceregnano
il Sig. Claudio RAIMONDI Dirigente U.C. Lape Ceregnano
il Sig. Mattia BERTO Dirigente U.C. Lape Ceregnano
il Sig. Lorenzo CREMONESE Dirigente U.C. Lape Ceregnano
il Sig. Luca REALE Dirigente U.C. Lape Ceregnano
tutti rappresentati dal Sig. Luca Pavarin, giusta delega in atti
la Società U.C. LAPE CEREGNANO rappresentata dal Sig. Luca Pavarin (Presidente)
il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Presidente della Società Lape Ceregnano ha ammesso la responsabilità dei fatti addebitati assumendosene ogni paternità, spiegando lo svolgersi degli accadimenti, facendo rilevare che il numero delle partite del Campionato Juniores Regionale nelle quali é stato impiegato il Munerato fa deporre per la buona fede dei soggetti deferiti. Il Sig. Pavarin ha dichiarato inoltre la disponibilità delle parti deferite a concordare con il Rappresentante della Procura i provvedimenti sanzionatori, in base agli art. 23 e 24 del C.G.S. Il Rappresentante della Procura considerate le ragioni e valutato il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dalle parti deferite interessate, ha ritenuto di poter aderire al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., e preso atto dell’accordo ha considerato anche l’applicabilità della richiesta riduzione prevista dal disposto di cui all’art. 24 del C.G.S., proponendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni :
a carico del Sig. Mattia MUNERATO Calciatore non tesserato : squalifica per 3 giornate (a decorrere dalla data del primo tesseramento utile)
a carico del Sig. Nicolò POZZATO Calciatore U.C. Lape Ceregnano : squalifica per 1 giornata;
a carico del Sig. Claudio RAIMONDI Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 80,
a carico del Sig. Lorenzo CREMONESE Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 60:
a carico del Sig. Mattia BERTO Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 20;
a carico del Sig. Luca REALE Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 20
a carico dell’U.C. LAPE CEREGNANO a) ammenda di € 1.000,00;
b) n. 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del
Campionato di Eccellenza 2012/2013;
c) n. 10 punti di penalizzazione da applicarsi al Campionato Juniores
Regionale – Girone D – 2011/2012.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Mattia MUNERATO Calciatore non tesserato : squalifica per 3 giornate (a decorrere dalla data
del primo tesseramento utile)
a carico del Sig. Nicolò POZZATO Calciatore U.C. Lape Ceregnano : squalifica per 1 giornata;
a carico del Sig. Claudio RAIMONDI Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 80,
a carico del Sig. Lorenzo CREMONESE Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 60:
a carico del Sig. Mattia BERTO Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 20;
a carico del Sig. Luca REALE Dirigente U.C. Lape Ceregnano : inibizione per giorni 20
a carico dell’U.C. LAPE CEREGNANO a) ammenda di € 1.000,00;
b) n. 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del
Campionato di Eccellenza 2012/2013;
c) n. 10 punti di penalizzazione da applicarsi al Campionato Juniores
Regionale – Girone D – 2011/2012.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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