F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012 (609) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE AL SIG. DOMENICO CAPITANI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES s.s. 2012/2013 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 245 del 7.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012 (609) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE AL SIG. DOMENICO CAPITANI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES s.s. 2012/2013 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 245 del 7.6.2012). letto il reclamo proposto dalla Società SSD Vigor Cisterna avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio pubblicata sul CU n. 245 del 7.6.2012, con la quale venivano inflitte le sanzioni descritte in epigrafe, a seguito di deferimento della Procura Federale. Ascoltati il legale della Società reclamante nonchè il rappresentante della Procura Federale. Rilevato, in via preliminare, che il reclamo andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione della notifica del provvedimento, avvenuta in data 12.6.2012, a termini del disposto di cui all’art. 37, comma 1 CGS e che l’atto di impugnazione è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 20.6.2012 e quindi oltre il limite indicato dalla norma, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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