F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012 (584) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BEVINGROS ELEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – CU n. 68 del 24.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012
(584) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BEVINGROS ELEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 68 del 24.5.2012).
A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede una rivisitazione della sanzione inflitta. In data odierna nessuno è comparso per la Società ricorrente, per la Procura federale è presente l’avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11 e 37 comma 1 del CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; rilevato inoltre che il reclamo de quo è stato proposto oltre i sette giorni successivi alla data di ricezione della notifica del provvedimento, avvenuta in data 30.5.2012, in quanto lo stesso è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare l’8.6.2012, P.Q.M.Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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