DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/09/2012 LAVAGNESE 1919 – TORTONA VILLALVERNIA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 12/09/2012
LAVAGNESE 1919 - TORTONA VILLALVERNIA
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Tortona Villalvernia con il quale si
deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Calos Clay Franca, tesserato USD Lavagnese;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Legnago Salus, è stata comminata la squalifica
per una gara effettiva per recidività in ammonizione ( II infrazione ) con C.U. nº 167 del 4/09/2012 e che detta sanzione
non è stata scontata, non avendo il Legnago Salus successivamente disputato altre gare;
- rilevato che ai sensi dell'art.22 comma 6 del CGS il calciatore Carlos Clay Franca non aveva pertanto titolo a partecipare
alla gara in oggetto;
PQM
Delibera:
1) di accogliere il reclamo
2) di infliggere alla società Lavagnese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.