F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (592) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORESTE VIGORITO (Presidente della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 8855/735 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012
(592) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORESTE VIGORITO (Presidente della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 8855/735 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Oreste Vigorito, Presidente e Legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa;
- la Società Benevento Calcio Spa;
per rispondere:
il Sig. Vigorito della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;” la Società Foligno Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;” commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura Federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Benevento Calcio Spa, con riferimento allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;”. All’inizio della riunione odierna il Sig. Oreste Vigorito e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Oreste Vigorito e la Società
Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Oreste Vigorito, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) per Oreste Vigorito; • ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) per la Società Benevento Calcio Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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