F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ROSSI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD VIS PESARO 1898, attualmente tesserato per la Società SSD Group C. Di Castello Srl), Società VIS PESARO 1898 – (nota n. 846/342pf11-12/AM/ma del 10.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ROSSI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD VIS PESARO 1898, attualmente tesserato per la Società SSD Group C. Di Castello Srl), Società VIS PESARO 1898 - (nota n. 846/342pf11-12/AM/ma del 10.8.2012). Con atto del 10 agosto 2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione i Sig. Rossi Alessandro e la Società ASD Vis Pesaro 1898 per rispondere il primo, tesserato all'epoca dei fatti della Società Vis Pesare 1898, della violazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazioni idonee a ledere direttamente il prestigio e la credibilità della Società Vis Pesaro e di un suo dirigente avendo attribuito agli stessi pubblicamente un fatto determinato del quale non è stata provata la verità, e la seconda, a norma dell'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto addebitato al proprio tesserato. I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo, la Vis Pesaro, il proscioglimento, qualificandosi parte lesa del comportamento del proprio tesserato, e il Rossi l’applicazione della pena minima, non avendo rilasciato dichiarazioni offensive ed essendo comunque tali dichiarazioni conformi a verità. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Rossi e della ammonizione per la Vis Pesaro. Il deferimento è fondato e va accolto. Il calciatore Rossi Alessandro, nelle dichiarazioni rese al quotidiano II Resto del Carlino per mezzo di lettera aperta, ha affermato, tra l'altro, "Ora lo urlo, lo dico a tutti, ai pesaresi e agli sportivi! Mi stanno uccidendo. Non rispettano gli impegni. Mi vogliono tagliare le gambe", "Si sono impossessati ingiustamente, tradendo i patti, del mio cartellino e mi tengono prigioniero!", "Leonardi, uomo di sport di grandissima esperienza, sa benissimo che questo è il modo per tagliarmi le gambe". Tali dichiarazioni contenute nella "lettera aperta" e pubblicata dal quotidiano il Resto del Carlino contengono affermazioni lesive nei confronti del Sig. Leandro Leonardi e della dirigenza della Vis Pesaro ai quali è attribuito un comportamento volutamente nocivo nei confronti del loro calciatore Alessandro Rossi che "terrebbero prigioniero" essendosi ingiustamente impossessati del suo cartellino al fine di "tagliargli le gambe" nella sua carriera. Nel corso delle indagini espletate dalla Procura federale non sono emersi comportamenti antiregolamentari da parte della dirigenza della Società Vis Pesaro nei rapporti con il calciatore Alessandro Rossi. D’altra parte, se il calciatore si fosse ritenuto leso nei rapporti contrattuali con la Società Vis Pesaro, avrebbe ben potuto rivolgersi ai preposti organi federali senza gettare discredito sulla Società di appartenenza con dichiarazioni pubbliche, atteso il mezzo di diffusione delle stesse. Tale comportamento del Sig. Alessandro Rossi ha violato i dettami di correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 5, commi 1 e 4, essendo tali dichiarazioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità della Società ASD Vis Pesaro 1898 e dei suoi dirigenti. Dalla condotta del tesserato consegue la responsabilità oggettiva ai fini disciplinari della stessa Società ASD Vis Pesare, a norma dell'art. 4, comma 2, del CGS. Quanto al trattamento sanzionatorio si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo tenuto conto dell’entità del fatto. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge al calciatore Rossi Alessandro la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, e alla Società ASD Vis Pesaro 1898 la sanzione della ammonizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it