F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CORDONE (tesserato all’epoca dei fatti per la Società Brescia Calcio Spa), Società Brescia Calcio Spa • (nota n. 274/683 pf11-12 SS/ep del 13.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012
(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CORDONE (tesserato all’epoca dei fatti per la Società Brescia Calcio Spa), Società Brescia Calcio Spa • (nota n. 274/683 pf11-12 SS/ep del 13.7.2012).
Con atto del 13.07.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Cordone Stefano, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio e la Società Brescia Calcio, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 1 e 2 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2011-2012” per aver avuto materialmente accesso all’Area Federale senza averne titolo, durante la sessione invernale del calcio mercato 2011-2012 tenutasi a Milano nei giorni 26, 27, 30 e 31 gennaio 2012; la Società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 CGS. All’inizio della riunione odierna il Signor Stefano Cordone e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Cordone e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“• pena base per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); • pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti: • per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta); • per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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