COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare (A.S.D. PULA – Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 25.10.2012. Gara Samassi / Pula del 13.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare (A.S.D. PULA – Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 25.10.2012. Gara Samassi / Pula del 13.10.2012. La Società ASD Pula propone reclamo avverso la sentenza del Giudice Sportivo con la quale questi, accogliendo il ricorso della società Samassi aveva irrogato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 motivando che alla gara Samassi / Pula del 13.10.2012 aveva preso parte nelle file del Samassi il giocatore Farris Mauro pur non avendone titolo in quanto in posizione irregolare poiché squalificato. La reclamante sostiene che la posizione del giocatore Farris Mauro, durante la gara del 13.10.2012 era regolare in quanto, a suo dire avrebbe dovuto scontare la squalifica derivante dalla sua partecipazione nel campionato Allievi regionale 2011/2012 come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 52 del 24.05.2012 nella stessa categoria e non in prima squadra. La Commissione letti gli atti e accertata la regolarità del ricorso rileva che la doglianza è infondata ed il reclamo deve essere respinto. Infatti la disposizione di cui alla norma dell’art.22/6 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che un giocatore che cambia società deve scontare la squalifica ancora in essere nel campionato in cui la nuova società partecipa con la prima squadra. Il Farris Mauro venne squalificato quando schierato con la società Selargius Calcio partecipò al campionato allievi regionale del 2011/2012 (vedi C.U. n° 52 del 24.05.2012). Per il campionato successivo 2012/2013 il giocatore è stato ceduto alla reclamante ed avrebbe quindi dovuto scontare le cinque giornate di squalifica, o meglio la quinta giornata avendone scontato solo quattro, nel campionato di Eccellenza che disputa la società ASD Pula. Per detti motivi il reclamo risulta essere infondato e come tale deve essere respinto. La Commissione pertanto DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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