COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. San Giorgio Sedico Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 Squalifica per tre giornate giocatore Fagherazzi Alex – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C. San Giorgio Sedico
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 Squalifica per tre giornate giocatore Fagherazzi Alex – Campionato di Promozione
La Società San Giorgio Sedico ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Fagherazzi Alex : “per avere colpito un avversario con una testata al petto, senza procurare danno fisico”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società San Giorgio Sedico;
vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’assistente arbitrale n. 2 per le vie brevi che ha confermato integralmente il proprio rapporto;
considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società San Giorgio Sedico;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Fagherazzi Alex;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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