F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO MECCARIELLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Soc. AS Andria Bat Srl, attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio Spa), MARIO FOGLIAMANZILLO (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 2686/134pf12-13/AM/ma del 9.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012
(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO MECCARIELLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Soc. AS Andria Bat Srl, attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio Spa), MARIO FOGLIAMANZILLO (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 2686/134pf12-13/AM/ma del 9.11.2012).
La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il calciatore Biagio Meccariello, all’epoca del fatto tesserato per la società AS Andria Bat Srl e, attualmente, per la società Ternana Calcio Spa; l’Agente di calciatori Mario Fogliamanzillo e la Società AS Andria Bat Srl, per rispondere (così testualmente):
• “il calciatore Biagio Meccariello, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del vigente Regolamento Agenti, perché pur avendo conferito mandato esclusivo all’agente di calciatori Maurizio De Rosa, in costanza di validità ed efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente in palese violazione della esclusiva del mandato stesso”;
• “la società A.S. Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Biagio Meccariello”;
• “il Sig. Mario Fogliamanzillo, agente di calciatori, per la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.16 comma 3 del regolamento agenti avendo ottenuto dal calciatore Biagio Meccariello procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura –regolarmente depositata- ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente”.
All’inizio della riunione odierna i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Signori Biagio Meccariello, Mario Fogliamanzillo e la Soc. AS Andria Bat Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Biagio Meccariello, sanzione della squalifica per due giornate e ammenda di € 2.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per 2 (due) giornate di squalifica; pena base per il sig. Mario Fogliamanzillo, sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 4.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.000,00; sanzione base per la Soc. AS Andria Bat Srl ammenda di € 2.400,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.600,00 ;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Biagio Meccariello squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali; Mario Fogliamanzillo sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.000,00 (tremila/00); AS Andria Bat Srl ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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