COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ARNATE O.F.C. Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 11-11-2012 tra Pro Juventute/Arnate C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 15-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ARNATE O.F.C. Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 11-11-2012 tra Pro Juventute/Arnate C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 15-11-2012 La società ARNATE O.F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BACCHIN Davide per 4 giornate – per aver reagito ad un fallo di giuoco con un calcio - lamentando che il calciatore della squadra avversaria dopo una rete di vantaggio dell'Arnate, si scagliava contro il BACCHIN Davide che stava esultando e lo colpiva al volto; il Bacchin reagiva colpendolo con un calcio alla coscia. La società chiede la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva: il giocatore BACCHIN ha reagito ad un comportamento violento dell'avversario, al quale peraltro sono state comminate 3 giornate di squalifica. Nonostante il gesto di reazione sia censurabile, appare congrua la squalifica del Bacchin a 3 giornate, anche secondo i criteri abituali adottati da questa Commissione disciplinare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore BACCHIN Davide a 3 (tre) giornate. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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