COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCIA MIRKO SEGUITO GARA REAL CENTOBUCHI/MARINER DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCIA MIRKO SEGUITO GARA REAL CENTOBUCHI/MARINER DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore COCCIA Mirko, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per somma di ammonizioni, a fine gara insultava e minacciava l’arbitro.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Real Centobuchi, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, espulso per doppia ammonizione, non avrebbe, in alcun modo, posto in essere la condotta ingiuriosa e minacciosa contestatagli, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Coccia. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gravame vada accolto per i motivi ivi addotti che si ritengono condivisibili ed ai quali si rinvia integralmente, risultando già dal referto arbitrale le asserite circostanze in fatto; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Real Centobuchi e, per l’effetto, riduce ad una giornata di gara la squalifica del calciatore Coccia Mirko. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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