COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 12 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE TARSI TIZIANO SEGUITO GARA FOOTBAL 93/OLYMPIA CUCCURANO DEL 9.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 12 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE TARSI TIZIANO SEGUITO GARA FOOTBAL 93/OLYMPIA CUCCURANO DEL 9.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 12 dicembre 2012 del proprio dirigente TARSI Tiziano, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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