COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 21/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Falsone Amedeo (Presidente della ASD Nuova Campobello Amedeos) Sig. Totu Cristian (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio) Sig. Paci Angelo (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio) Sig. Turco Girolamo (collaboratore non tesserato per la ASD Aitras Calcio) Sig. Di Bella Salvatore (Presidente della ASD Aitras Calcio) ASD Nuova Campobello Amedeos ASD Aitras Calcio
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 21/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Falsone Amedeo (Presidente della ASD Nuova Campobello Amedeos)
Sig. Totu Cristian (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Paci Angelo (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Turco Girolamo (collaboratore non tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Di Bella Salvatore (Presidente della ASD Aitras Calcio)
ASD Nuova Campobello Amedeos
ASD Aitras Calcio
La Procura Federale, con nota 2496/1102 pf11-12/MS/vdb del 31/10/2012 ha deferito:
1) Il sig. Falsone Amedeo, Presidente dell’ASD Nuova Campobello per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 CGS per avere chiesto alla Delegazione Provinciale LND di Agrigento, il ritiro del reclamo riguardante la gara Nuova Campobello – Aitras
Calcio, da lui in precedenza proposto al G.S.T. competente, adducendo con dichiarazione risultata non veritiera che la firma sottoscritta in calce all’atto stesso non era la propria;
2) Il sig. Cristian Totu, tesserato il 9.1.2012 per la società A.S.D. Aitras Calcio, attualmente in posizione di svincolo dal 1.7.2012 e il sig. Angelo Paci tesserato dal 16.11.2011 per la società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, entrambi, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 46 comma 6 dello stesso CGS per avere disputato nelle fila della squadra A.S.D. Aitras Calcio, senza averne titolo, in quanto il Totu ancora risultava tesserato per la società Atletico Campobello C5 ed il Paci era gravato da squalifica irrogatagli dal G.S.T. competente il 14.12.2011;
3) Il sig. Girolamo Turco, collaboratore non tesserato, della soc. A.S.D. AITRAS Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 e 5 del C.G.S. per avere svolto, in occasione della gara del 18.12.2011 Nuova Campobello – Aitras Calcio, le mansioni di assistente di parte della squadra A.S.D. Aitras Calcio, pur non risultando tesserato con la società A.S.D. Aitras Calcio né con altre società affiliate alla F.I.G.C.;
4) Il sig. Salvatore Bella, Presidente della Società A.S.D. Aitras Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.61 comma 5 delle N.O.I.F., per avere firmato la distinta di gara, nelle vesti di accompagnatore ufficiale della propria squadra, in occasione della partita del 18.12.2011 Nuova Campobello – Aitras Calcio, sottoscrivendo che tutti i calciatori erano in regola con il tesseramento, avallando in tal modo le posizioni irregolari di due calciatori Totu e Paci e del collaboratore della società, non tesserato Girolamo Turco;
5) La Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazione ascritta al proprio Presidente Falsone Amedeo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, G.G.S.;
6) La società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte a carico del proprio Presidente sig. Salvatore Bella, dei propri calciatori Cristian Totu e Angelo Paci e del collaboratore non tesserato Girolamo Turco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4,comme 1 e 2, C.G.S. nonché dell’art. 46 comma 6 dello stesso C.G.S.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Amedeo Falsone, Presidente dell’A.S.D. Nuova Campobello, dell’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Salvatore Bella, Presidente dell’A.S.D. Aitras Calcio l’inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Totu Cristian, calciatore tesserato per la società A.S.D. Aitras Calcio la squalifica per tre giornate; a carico del sig. Angelo Paci calciatore già Aitras Calcio la squalifica per due giornate; carico del sig. Girolamo Turco, collaboratore non tesserato per l’A.S.D. Aitras Calcio, l’inibizione per mesi tre; a carico dell’A.S.D. Nuova Campobello Amedeos l’ammenda di € 200,00; a carico dell’A.S.D. Aitras Calcio l’ammenda di € 200,00 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio (vedasi nei documenti in atti le dichiarazioni rese da Falsone al rappresentante della Procura) che il sig. Amedeo Falsone, Presidente dell’A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ebbe a presentare reclamo avverso il risultato della gara Nuova Campobello – Aitras Calcio disputata a Campobello di Licata in data 18.12.2011, valevole per il campionato di 3^ Categoria organizzato dalla delegazione Provinciale di Agrigento, assumendo che i calciatori Cristian Totu e Angelo Paci, così come l’assistente sig. Girolamo Turco, schierati in campo dalla Aitras Calcio non avevano titolo a parteciparvi in quanto il primo ed il terzo non erano tesserati mentre il secondo, proveniente da altra società, doveva ancora scontare una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. del C.R. Sicilia e comunicata sul CU n. n.28 del 14.12.2011.
Che successivamente al predetto invio il sig. Falsone inviava al giudice sportivo della predetta delegazione una ulteriore comunicazione con cui dichiarava, falsamente, di non avere mai sottoscritto alcun reclamo e che la firma apposta in quello inviato non era la propria, inducendo così il giudice sportivo ad archiviare, erroneamente, il relativo procedimento.
Dagli ulteriori accertamenti effettuati dalla Procura risulta comprovato che il calciatore Cristian Totu è stato tesserato per l’Aitras Calcio solo in data 9.1.2012, ossia 23 giorni dopo la disputa della gara in questione; che il calciatore Angelo Paci, proveniente dall’Atl. Campobello C5, si era tesserato per l’Aitras Calcio in data 16.12.2011 ed era gravato di una giornata di squalifica inflittagli con il CU n.28 del 14.12.2011 e che, infine, il sig. Girolamo Turco, che aveva svolto la funzione di assistente dell’arbitro non risulta mai essere stato tesserato per l’Aitras Calcio.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visti gli artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Falsone Amedeo l’inibizione per mesi 3 (tre);
visti l’art.1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. e) infligge al sig. Totu Cristian la squalifica per 3 giornate (tre);
visti l’art. 1 comma 4 e 4 CGS e 19 comma 1 lett. e) infligge al sig. Paci Angelo la squalifica per 2 giornate (due)
visti glia artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Bella Salvatore l’inibizione per mesi 4 (quattro);
visti gli artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Turco Girolamo l’inibizione per mesi 3 (tre);
Visti gli artt. 4 comma 1 e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all’A.S.D. Nuova Campobello Amedeos l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Visti gli artt. 4 commi 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) e g) C.G.S. applica all’A.S.D. Aitras Calcio l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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