COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 22/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BONAIUTO PAOLO (Dirigente dell’A.S.D. Palazzolo) A.S.D. PALAZZOLO La Procura Federale, con nota 2494/152 pf12-13/MS/vdb del 31/10/2012 ha deferito: – Il Sig. Bonaiuto Paolo, tesserato con la società ASD AC Palazzolo nella decorsa stagione sportiva in qualità di Consigliere, integrando la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, nonché le prescrizioni di cui alla Guida ai regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da scoietà per la stagione sportiva 11-12, emanata dalla F.I.G.C. e pubblicata sul CU n.1/11-12; – La società ASD AC Palazzolo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 22/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BONAIUTO PAOLO (Dirigente dell’A.S.D. Palazzolo) A.S.D. PALAZZOLO La Procura Federale, con nota 2494/152 pf12-13/MS/vdb del 31/10/2012 ha deferito: - Il Sig. Bonaiuto Paolo, tesserato con la società ASD AC Palazzolo nella decorsa stagione sportiva in qualità di Consigliere, integrando la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, nonché le prescrizioni di cui alla Guida ai regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da scoietà per la stagione sportiva 11-12, emanata dalla F.I.G.C. e pubblicata sul CU n.1/11-12; - La società ASD AC Palazzolo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Preliminarmente all’esame del ricorso il Sig. Bonaiuto Paolo ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Bonaiuto Paolo (ASD AC Palazzolo all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 individuata nella inibizione per mesi due; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’ art. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Bonaiuto Paolo la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e delle relative Società. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo che la deferita società venga riconosciuta responsabile della violazione ascrittale e che alla stessa venga irrogata la sanzione di € 200,00 di ammenda. La A.S.D. AC Palazzolo deve essere riconosciuta responsabile di quanto ascrittole in relazione al comportamento posto in essere dal proprio tesserato il quale ha riconosciuto la propria responsabilità P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: su accordo delle parti applica al sig. Bonaiuto Paolo l’inibizione per mesi due; dispone inoltre infliggersi: l’ammenda di € 200,00 a carico ASD AC Palazzolo. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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