COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 44 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Porta a Piagge, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Boulgarne Azzedine ( C.U. n. 26 del 2/11/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 44 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Porta a Piagge, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Boulgarne Azzedine ( C.U. n. 26 del 2/11/2012). Con rituale e tempestivo gravame la Società Sportiva Dilettantistica Porta a Piagge adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Boulgarne nel corso dell’incontro esterno disputato in data 28/10/2012 contro la Società Audace Isola d'Elba 1905. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Espulso per avere offeso un calciatore avversario ed averlo colpito con un calcio ad una gamba”. L’impugnante eccepisce che il proprio calciatore sarebbe stato inizialmente stuzzicato dagli atteggiamenti verbalmente provocatori assunti dal diretto avversario e che successivamente avrebbe reagito ad un pugno ricevuto. Sostenendo che il calcio, dato in modo istintivo, sia potenzialmente meno efficace e pericoloso di un pugno, insiste per la riduzione della sanzione irrogata. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. La C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati nel reclamo dalla società Porta a Piagge; il medesimo però, nella risposta, si limita a trascrivere (parola per parola) quanto riportato nel reclamo. Occorre evidenziare che le ragioni per cui gli organi di Giustizia richiedono un approfondimento albergano nella necessità che il D.G. - che viene portato a conoscenza dei rilievi proposti nel reclamo - possa fornire elementi ulteriori rispetto a quelli inseriti nell'atto compilato al termine della gara. Tale attività non può e non deve dunque esaurirsi nella mera conferma del rapporto di gara o, come nel caso concreto, nella riproposizione delle identiche frasi contenute nel documento originario poiché tale attività vanifica di fatto sia la richiesta che la risposta fornita. In ogni caso non appare sproporzionata l'identità delle sanzioni comminate ai due giocatori poiché l'eventuale condotta illecita di un giocatore non elide né attenua (stante la tutela offerta sul campo dal D.G. con i suoi provvedimenti disciplinari) la responsabilità per l'eventuale reazione antisportiva conseguente. Anche in punto di potenzialità lesiva i due gesti sembrano equiparabili e si inseriscono indubitabilmente nella medesima previsione normativa. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” Orbene, il D.G. stabilisce che la pedata è stata data volontariamente, a pallone lontano, e precisa che il gesto sarebbe stato preceduto da frasi ingiuriose e minacciose. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore risulta, per i motivi sopra esposti, corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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