F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all: Mauro BORELLO / AUDACE CLUB BOSCHESE (160/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all: Mauro BORELLO / AUDACE CLUB BOSCHESE (160/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell' 1/06/2012,1'allenatore di 3^ Categoria, Mauro Borello, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della Società Audace Club Boschese, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., per la stagione sportiva 2011/2012, il pagamento di C. 5.000,00, a saldo delle sue spettanze. Il ricorrente ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico, sottoscritto con la Società Audace Club Boschese, in data 22/07/2011, con il quale quest'ultima, per l'attività di allenatore della 1^ squadra, si era impegnata a corrispondergli E. 5.000,00, da pagarsi in quattro rate, aventi scadenze al 15/10/2011, 30/12/2011, 15/03/2012 e 31/05/2012. II ricorrente, inoltre, ha comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 23/09/2011, di aver richiesto, a mezzo raccomandata, l'esonero scritto ed, ad ogni scadenza di rateo, il pagamento della somma pattuita, senza, peraltro, ricevere alcuna riposta. Di ciò il ricorrente ha dato prova allegando apposita documentazione. II contratto sottoscritto dalle parti sopra citate e stato depositato presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., il 24/11/2011. La Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 31/07/2012, ha invitato la Società Audace Club Boschese a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse. La Società convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni, asserendo che al ricorrente e stato riservato il medesimo trattamento disciplinato dall'orientamento interno in materia di rapporti con il proprio settore tecnico. Continua sostenendo che in data 27/09/2011, il Borello a stato sostituito con un nuovo allenatore e, essendo venuto meno l' esercizio diretto dell' attività sportiva e venuto meno anche il diritto a percepire il rimborso forfettario di € 500,00 mensile; inoltre, e stato tentato una bonaria conciliazione con il pagamento del dovuto riferito al solo periodo dell'attività svolta che non ha sortito effetti per volontà dell'allenatore ricorrente e che ancora oggi e disponibile a tale soluzione. Nella sua replica, l'allenatore, nel comunicare che la convenuta non gli ha mai proposto alcuna conciliazione, e di ciò ne e la prova il fatto che non ha mai ricevuto risposte alle sue missive inviate in precedenza, chiarisce che il compenso stabilito in contratto era stato suddiviso in quattro ratei e non come indicato nelle controdeduzioni dalla Società, con una somma forfettario di € 500,00 mensile. II Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Mauro Borello meritevole di accoglimento. La Società Audace Club Boschese non ha dimostrato il contrario di quanto, invece, comprovato dal ricorrente, il quale esonerato verbalmente e pur richiedendo per iscritto l'esonero, non ha mai ricevuto alcuna risposta dalla predetta Società. Al ricorrente Borello Mauro spettano € 5.000,00, cos! come pattuito in contratto sottoscritto dalle parti il 22/07/2011. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della Società Audace Club Boschese di corrispondere all'allenatore Borello Mauro la somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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