F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all.Tommaso LIDDI / A.S.D. NUOVA MOLFETTA (161/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all.Tommaso LIDDI / A.S.D. NUOVA MOLFETTA (161/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Vittorio RUSSIANO L'allenatore dilettante Tommaso Liddi, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 05.06.2012 avverso 1'A.S.D. Nuova Molfetta ( BA ). Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 4.100,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto e stato sottoscritto in data 31 agosto 2011 e reca la durata dal 17.08.2011 al 30.05.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate di € 1.250,000 ciascuna con scadenze il giorno 20 dei mesi di settembre e novembre 2011 e febbraio ed aprile 2012 per un importo complessivo di € 5.000,00 quale compenso globale annuo. La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Tommaso Liddi 1'A.S.D. Nuova Molfetta nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante e pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Liddi contro 1'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo all'A.S.D. Nuova Molfetta di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.100,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012. Sull'importo di ,6 4.100,00 vengono equitativamente calcolati € 110,00 per accessori. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 4.2 10,00 Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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