F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (564) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONINO CAPOGNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Boville Ernica) Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA – (nota n. 8578/116pf11-12/GT/dl del 28.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (564) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONINO CAPOGNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Boville Ernica) Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA - (nota n. 8578/116pf11-12/GT/dl del 28.5.2012). Il deferimento Con provvedimento del 28 maggio 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Signor Capogna Tonino, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società AS Boville Ernica (successivamente confluita, a seguito di fusione avvenuta in data 24.6.2011, nella nuova Società ASD. Atletico Boville Ernica), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato e sottoscritto un accordo economico (depositato in data 18.9.2009) consistente nella pattuizione di un premio di tesseramento (€ 4.000,00) di importo superiore al massimo consentito (€ 3.000,00) dal C.U. nr. 1 della LND 2009/2010 e dal protocollo d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009, per un allenatore preposto alla guida tecnica di una squadra iscritta al Campionato nazionale “juniores”. 2) La Società ASD. Atletico Boville Ernica, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta antiregolamentare ascritta al Signor Capogna Tonino Presidente, all’epoca dei fatti, della Società AS. Boville Ernica, successivamente confluita per fusione, nella Società ASD. Atletico Boville Ernica. All’inizio della riunione odierna il Sig. Tonino Capogna e la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Tonino Capogna e la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Tonino Capogna, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Atletico Boville Ernica, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultacorretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Tonino Capogna; • ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) per la Società ASD Atletico Boville Ernica. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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