COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 –Squalifica per tre giornate giocatore Campagnaro Matteo – Campionato di 2^ Categoria
	
                COMITATO REGIONALE VENETO   Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.D. Belvedere 
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 –Squalifica per tre giornate giocatore Campagnaro Matteo – Campionato di 2^ Categoria 
La Società A.C.D. Belvedere ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Campagnaro Matteo : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti accompagnando il tutto con frasi blasfeme”. 
La Commissione Disciplinare Territoriale 
esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; 
vista la documentazione ufficiale in atti; 
valutato come il comportamento del giocatore sia consistito nel rivolgersi nei confronti dell’arbitro con insulti e frasi blasfeme e che questo abbia provocato il provvedimento di espulsione, ma sia mancata la reiterazione degli insulti e delle frasi blasfeme nel momento in cui il calciatore é stato allontanato dal campo di gioco; 
ritenuta più coerente con i fatti come sopra rideterminati una riduzione del provvedimento impugnato 
la Commissione Disciplinare Territoriale 
delibera 
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; 
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Campagnaro. 
La tassa reclamo non é stata versata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 –Squalifica per tre giornate giocatore Campagnaro Matteo – Campionato di 2^ Categoria"
